Come previsto e preannunciato, la Juventus ha depositato, poco prima del derby contro il Torino, il ricorso al Collegio di Garanzia presso il Coni in merito alla penalizzazione di 15 punti in classifica inflitta dalla Figc per il caso plusvalenze. Il club bianconero aveva 30 giorni di tempo a partire dalla pubblicazione delle motivazioni, rese note il 30 gennaio scorso.
Dal canto suo, il Coni ha ufficializzato la ricezione da parte del Collegio di Garanzia dello Sport del ricorso presentato dalla Juventus contro la Figc e la Procura Federale avverso la decisione della Corte Federale di Appello, Sezioni Unite - emessa il 20 gennaio scorso e depositata il 30 gennaio - con la sanzione della penalizzazione di 15 punti in classifica per la squadra bianconera da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
La Juventus chiede in via principale al Collegio di Garanzia di annullare senza rinvio l'impugnata decisione per l'inammissibilità del ricorso per revocazione della Procura Federale, non costituendo gli atti di indagine trasmessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino "fatti nuovi" idonei a sovvertire la ratio decidendi della sentenza revocata. In subordine, il club chiede di annullare la decisione per violazione dei principi del contraddittorio e del giusto processo sanciti, nonché per violazione del diritto di difesa. Il ricorso propone inoltre altre motivazioni per chiedere l'annullamento senza rinvio e suggerisce anche di "annullare la sentenza per violazione dei principi del giusto processo".
In merito alla sanzione, la Juve chiede di annullare la decisione della Corte d'appello federale per omessa motivazione sulla quantificazione delle sanzioni irrogate in violazione dell'art. 12 CGS FIGC e in violazione del principio di proporzionalità nel trattamento sanzionatori. Infine, il club bianconero chiede in estremo subordine d disporre il rinvio all'Organo di giustizia sportiva federale competente, che vorrà - secondo il principio di diritto sancito dal Collegio di Garanzia - riformare in favore della ricorrente l'impugnata decisione.
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