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eracle

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Tutti i contenuti di eracle

  1. Con l'art.4 usato come "clausola aperta e di chusura" ti puoi aspettare di tutto
  2. Bisogna attendere l'avviso di conclusione delle indagini per quello, ipotizzo.
  3. Nemmeno io voglio portare fuori strada e attendo eventuali correzioni. Il 127 parla di "patteggiamento" (o applicazione di pena concordata) dopo il deferimento: ma lo sconto di pena è inferiore rispetto a quello di un patteggiamento prima del deferimento. Aggiungo, immaginando un parallelismo/analogia con il processo penale ordinario, che l'avviso di garanzia preceda l'eventuale, successivo deferimento e, dunque, sua due atti distinti. Come nel processo ordinario, appunto, vi è la sequenza procedimentale avviso di conclusione indagini/citazione o richiesta di rinvio a giudizio (eventuali).
  4. E l'ultima parola spetta a Nerozzi dopo aver pasteggiato a sfogliatelle e babà con Santoriello
  5. Io ho letto qualcosa di diverso o ulteriore ....che celando attraverso scambi delle permute si sarebbero "dolosamente" e in limine sottratti ad un criterio oggettivo di quantificazione del fair value che, appunto, trattandosi di permute, poteva ricavarsi in ragione dell'applicazione del famigerato IAS 38 (immobilizzazioni immateriali). Peccato che l'applicazione di quel parametro agli scambi di calciatori (pur a volere ipotizzare che quelle poste in essere dalla Juve con le altre Società fossero permute e non operazioni separate) non mi pare sia sancita con efficacia cogente da nessuna parte.
  6. Se ho letto bene anche dopo, ma la riduzione della pena è più bassa (da 1/2 pre - deferimento a 1/3 post - deferimento )
  7. Dovrebbe esistere. Art. 126 e 127 Codice Giustizia Sportiva.
  8. Da indagato aveva anche il diritto di mentire per pararselo...quindi non è che le sue dichiarazioni sono da assumere come prova di chissà cosa...
  9. Sarò malpensante, ma la tempistica di queste pubblicazioni mi fa pensare che i giornali sono puntualmente imbeccati da qualcuno alla Procura di Torino ...
  10. Si vellica il pelo del sentimento popolare. Avrebbero fatto meglio a chiamare l'inchiesta, anziché "Prisma", "Er gol de Turone" o "Il fallo di Iuliano su Ronaldo"
  11. eracle

    Nantes - Juventus 0-3, commenti post partita

    Peccato solo non avergliene fatti 5 ...se li meritavano
  12. Ahimè i miei studi sono attuali, praticando la professione forense... Sulla linearità delle dichiarazioni di Torsello circa la specificità della giustizia "domestica", e i relativi risvolti, sono d'accordo fino ad un certo punto. In effetti e in astratto, se aderisco ad un'organizzazione privata, accetto di stare alle regole di quell'organizzazione, comprese quelle che disciplinano la potestas puniendi. Ma, in generale, quell'organizzazione non potrebbe, in ragione di tale autonomia, porsi al di là di sopra dei principi fondamentali e generali di ogni Stato di diritto (per assurdo, e paradossalmente, dovrebbe a quel punto ritenersi legittima la previsione, ad esempio, di punizioni corporali per gli aderenti). Nella fattispecie, poi, è quella stessa organizzazione ad aver introiettato espressamente, nel suo sistema di giustizia, certi principi di derivazione statuale (mi riferisco al giusto processo, tra gli altri), per poi ostentare una sostanziale indifferenza agli stessi per la necessità - che non è nemmeno codificata - della "rapidità del giudizio" anche a prescindere da un compiuto accertamento della responsabilità.
  13. Quegli organi (art.44 del Codice) devono applicare i "principi del giusto processo". Quindi, se vuoi metterla sul "privatistico" (che non significa che si puoi fare quello che si vuole), tu Giustizia Sportiva "contrattualmente" ti sei assunta l'obbligo di applicare quei principi.
  14. In sentenza, allora, avresti dovuto dimostrare e dar conto (in motivazione) che effettivamente, senza quelle plusvalenze, la Juve avrebbe sforato qualche parametro e indicare la misura di tale sforamento ... Però, dopo le parole di Torsello, mi sembra chiaro che per loro è sufficiente evocare o ipotizzare la circostanza, senza bisogno che ve ne sia certezza. Si, l'unica è andare via da questa sistema e dai suoi (pseudo) giudici.
  15. Quindi se leggo che la società X deve fare un tot di plusvalenze, la cessione di quel giocatore y sarà determinata principalmente da ragioni sportive ? Il Procuratore potrà dire "no, non è lecito fare plusvalenza con quel giocatore perché quel giocatore serve al tuo allenatore?" È questo il ragionamento? Si potrebbe ribattere (per mera ipotesi dialettica): il problema sono gli scambi fatti solo per fare plusvalenza. Ora, a parte che sono una società che può utilizzare anche questa leva per guadagnare, ma dove sarebbe, nel caso, la slealtà? Nei confronti di chi? Come, attraverso questa prassi, sto danneggiando gli altri?
  16. Il paradosso. Da un lato una questione che richiederebbe una comptenza tecnica specifica o, quantomeno, l'ausilio di accertamenti approfonditi da parte di esperti (strumenti che, peraltro, la giustizia sportiva potrebbe attivare); dall'altra la necessità di essere rapidi e, dunque, inevitabilmente superficiali.
  17. Ma le plusvalenze non sono, di per sé, uno strumento "finanziario"? Che finalità "sportiva" può evere o deve perseguire la plusvalenza? E, poi, "sleali" nei confronti di chi? Io esco pazzo ... PS Ovviamente ho capito che anche tu condividi queste perplessità ...
  18. Appunto. Anche nel diritto penale esistono le norme penale "in bianco". Sulle quali potrebbe aprirsi un lungo quanto (per i non addetti ai lavori) noioso. Però il precetto deve essere comunque sufficietemente determinato, pur prevedendone l'integrazione con atti o provvedimenti provenienti da fonti di rango inferiore. La slealtà, la correttezza, la probità (recte comando: devi essere leale, devi essere corretto, devi essere probo) sono precetti assolutamente generici, che lasciano troppo spazio alla discrezionalità o, peggio, all'arbitrio di chi è chiamato a giudicare.
  19. Senza considerare che secondo l'art. 44 del Codice (cito testualmente) "Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo"
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