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bartvanzetti_old

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Tutti i contenuti di bartvanzetti_old

  1. bartvanzetti_old

    Il pre-partita di VecchiaSignora: Bologna-Juventus

    tirare in porta
  2. bartvanzetti_old

    Il pre-partita di VecchiaSignora: inter-JUVENTUS

    "sensazioni negative" è molto riduttivo.....
  3. "stai speculando" non mi pare una critica , è quello che stanno facendo tutti, presenti in aula e non, da una ventina di ore a questa parte.
  4. hai riferito di presunti contrasti tra i giudici addirittura entrando nello specifico delle diverse posizioni, ma converrai che queste cose le possono sapere solo gli stessi giudici, che sono le sole persone ammesse alla camera di consiglio, e non qualcuno "presente in aula"
  5. e perché mai? hanno detto che il suo operato è stato corretto e se c'è un difetto semmai è nelle motivazioni della sentenza, quindi non roba sua
  6. anche ammesso che tu abbia davvero una fonte "presente in aula", sicuramente non era presente nella camera di consiglio, quindi stai speculando al pari di tutti gli altri
  7. dimenticate che il coni deve decidere anche sulla posizione degli ex dirigenti ... non è detto che la penalizzazione in classifica sia la cosa, o l'unica cosa, su cui il collegio sta ancora dibattendo
  8. non capisco, sarebbe quasi certo perché lo pensano in tanti? così come in tanti pensavano che non avrebbero mai dato 9 punti di penalizzazione .. le voci di cui parli sono solo speculazioni.
  9. L'assist alla Juventus arriva dall'accusa Clamoroso al Coni. Dopo due ore e quarantacinque minuti di discussione, l'udienza al Collegio di garanzia del Coni riserva il colpo a sorpresa. Ugo Taucer, procuratore generale dello sport, che rappresentava l'accusa, ammette: "Temo che riguardo all'articolo 4 applicato alla società, sulla carente motivazione riguardo ai punti, un principio di fondatezza delle difese ci sia". E aggiunge: "Auspico il rinvio alla Corte d'appello federale con rimodulazione della sanzione". Il verdetto del Collegio di garanzia è atteso nelle prossime ore: difficile arrivi in giornata, più probabile giovedì. Uno scenario impensabile, alla vigilia. Vuol dire che, secondo la procura generale dello sport, si è verificata una carenza di motivazione riguardo ai 15 punti di penalizzazione, che vanno modificati dalla Corte d'appello, e non certo al rialzo. E ha suggerito lui stesso di ridurli, rimandando la palla alla Corte d'appello federale. In pratica, un assist alla Juventus. Va ricordato che Taucer, al Collegio di garanzia, rappresentava l'accusa solo perché la Federcalcio ha scelto di non costituirsi: in pratica, non ha difeso la sentenza del proprio tribunale. Taucer ha provato a difenderne comunque l'operato: "L'operato della procura federale è stato corretto. E quell'operato è stato condiviso dalla Corte d'appello. Le argomentazioni di controparte non colgono pienamente nel punto, riterrei di confermare l'impianto accusatorio". Poi, però, la mossa inattesa: tra l'altro, se il Collegio desse ragione a Taucer, potrebbe saltare l'intero articolo 4, ossia la slealtà sportiva, in base alla quale era stati comminati i 15 punti. In sostanza, la Juve potrebbe cavarsela, nel peggiore dei casi, con una ammenda. Potrebbe, perché il Collegio è autonomo. Ma che l'accusa abbia preso una posizione simile, delinea uno scenario certamente favorevole al club. dal sito di repubblica
  10. sono pubblicate solo le conclusioni del ricorso: "Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto il ricorso presentato dalla società F.C. Juventus S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Procura Federale FIGC avverso la decisione della Corte Federale di Appello presso la FIGC, Sezioni Unite, n. 0063/CFA-2022-2023, emessa in data 20 gennaio 2023 e depositata in data 30 gennaio 2023, nell’ambito del procedimento Prot. 15097/233pf21-22/GC/GR/blp e n. 0077/CFA/2022-2023, nei confronti del Sig. Fabio Paratici e altri, all’esito del procedimento di revocazione ex art. 63 CGS FIGC, che ha dichiarato ammissibile il ricorso per revocazione e, pertanto, ha revocato la propria pronunzia n. 0089/CFA/2021-2022 del 27 maggio 2022 e, per l'effetto, nel respingere i reclami incidentali, ha accolto parzialmente il reclamo della Procura Federale FIGC avverso la decisione n. 0128/TFN/2021-2022 - Sezione Disciplinare - del 22 aprile 2022 ed ha irrogato, in parte qua, nei confronti della ricorrente F.C. Juventus S.p.A., la sanzione della penalizzazione di 15 punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva". E' quanto si legge sul sito del Coni. "La ricorrente, F.C. Juventus S.p.A. - si legge -, con il presente atto, chiede al Collegio di Garanzia: - in via principale, di annullare senza rinvio l’impugnata decisione per l’inammissibilità del ricorso per revocazione della Procura Federale, in contrasto con l’art. 63, comma 2, CGS CONI e, comunque, per violazione dell’art. 63, comma 1, lett. d), C.G.S. FIGC, non costituendo gli atti di indagine trasmessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino “fatti nuovi” idonei a sovvertire la ratio decidendi della sentenza revocata; - in subordine, di annullare senza rinvio l’impugnata decisione per violazione dei principi del contraddittorio e del giusto processo sanciti dagli artt. 111 e 24 Cost., art. 6 C.E.D.U., art. 2 CGS CONI e art. 44 CGS FIGC, nonché per violazione del diritto di difesa, in ragione della mancata correlazione tra l’accusa contestata nell’atto di deferimento e la sentenza resa all’esito del procedimento di revocazione; - inoltre, di annullare senza rinvio l’impugnata decisione per violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, CGS FIGC, in relazione all’asserita volontà dei deferiti di sottrarsi all’applicazione di un principio contabile IAS 38 § 45, all’epoca non applicato nel settore e nemmeno ex post effettivamente accertato in sentenza come applicabile nel caso di specie; - in subordine, di annullare senza rinvio l’impugnata decisione in relazione agli artt. 25 Cost., 7 C.E.D.U., 4, 30 e 31 CGS FIGC, per violazione del principio di materialità, nonché per violazione del principio di legalità con l’affermazione in sentenza di un illecito non previsto dall’ordinamento sportivo; - in ulteriore subordine, di annullare l’impugnata decisione per l’omessa motivazione rispetto a elementi decisivi, rappresentati nell’interesse dei deferiti in sede di giudizio, che, se considerati, avrebbero comportato una diversa decisione; - in via subordinata, di annullare senza rinvio l’impugnata decisione per estinzione dell’azione disciplinare promossa dalla Procura Federale per decorso dei termini, in applicazione degli artt. 119, comma 3, e 44, comma 6, CGS FIGC, nonché dell’art. 45, comma 1, CGS CONI e, in ogni caso, di annullare la sentenza per violazione dei principi del giusto processo sanciti dall’art. 44, comma 1, CGS FIGC; - con riferimento al trattamento sanzionatorio, di annullare l’impugnata decisione per omessa motivazione sulla quantificazione delle sanzioni irrogate in violazione dell’art. 12 CGS FIGC e in violazione del principio di proporzionalità nel trattamento sanzionatorio ex artt. 3 e 27 Cost. e, in ogni caso, per violazione del principio di specialità in relazione alla contestazione dell’art. 4 CGS FIGC in aggiunta all’art. 31, comma 1, CGS FIGC nei confronti di Juventus F.C. S.p.A.; - in subordine, di annullare l’impugnata decisione per omessa motivazione in merito alla sussistenza dell’art. 6 CGS FIGC contestato a Juventus F.C. S.p.A.; - in ulteriore subordine, di annullare l’impugnata decisione per omessa motivazione circa la presenza del modello di organizzazione, gestione e controllo della Società, rilevante come scriminante o almeno attenuante, ai sensi degli artt. 6 e 7 CGS FIGC, nonché per insufficiente motivazione sulla asserita assenza di documenti e procedure interni volti a tracciare i criteri per la valutazione dei calciatori; - in estremo subordine, di disporre il rinvio all’Organo di giustizia sportiva federale competente, che vorrà – secondo il principio di diritto sancito dal Collegio di Garanzia – riformare in favore della ricorrente l’impugnata decisione. In via istruttoria, chiede che il Collegio di Garanzia voglia acquisire, ai sensi dell’art. 59, comma 7, CGS CONI, il fascicolo relativo al procedimento presso la Corte Federale d’Appello che ha emesso la sentenza oggetto dell’odierno ricorso"
  11. https://sport.sky.it/calcio/serie-a/2022/03/17/serie-a-indice-liquidita-iscrizione
  12. si è giocato il futuro come commentatore sportivo della Rai con questo tweet
  13. bartvanzetti_old

    Conferenza Allegri pre Atalanta

    pover uomo, costretto ad andare in conferenza a dire cose a cui nemmeno lui crede, difficile non provare compassione
  14. non sarebbe la prima volta che accade, contrariamente a quanto twitta sportitalia (esempio recente, il caso juve-napoli di 2 stagioni fa)
  15. bartvanzetti_old

    Il pre-partita di VecchiaSignora: Napoli-Juventus

    tu dici?
  16. bartvanzetti_old

    Cremonese - Juventus 0-1, commenti post partita

    Può darsi ma dire che siamo stati salvati dal palo due volte mi sembra una enorme forzatura
  17. bartvanzetti_old

    Cremonese - Juventus 0-1, commenti post partita

    Per favore non parliamo di due pali, il secondo tiro non sarebbe mai entrato in porta , o prendeva l’esterno della rete o il palo esterno o Szczesny
  18. bartvanzetti_old

    Cremonese - Juventus 0-1, commenti post partita

    Alla ripresa del campionato contro una squadra che sembra essersi allenata due mesi per questa gara, è stato difficile ma le statistiche di tiri e possesso dicono che la vittoria è meritata.
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