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Non é proprio così. in diritto amministrativo ci si confronta unicamente su problematiche procedurali. gia il tar nelle motivazioni aveva devastato tutto l’impianto posto in essere dalla FIGC. il consiglio di stato, può solo prendere atto che la sentenza é stata ottemperata. non può e non deve andare ultra petitum. l’oggetto del contendere è solo il diniego agli atti.
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I numeri parlano di un lento e progressivo calo nei numeri. questo dovrebbe essere il periodo con gli ascolti migliori, quando si decide tutto. invece gli ascolti fanno schifo, le società medio piccole non portano più di 200 mila ascoltatori. il dato é preoccupante. il sistema calcio é collassato. se chiedi a Juventus Inter e Milan di trainare tutto il comparto, devi fornire i giusti mezzi.
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Dal mio punto di vista, se annullano (come spero ed é dovuto), la procura federale non può avere alcuna attendibilità sull’eventuale secondo deferimento. la sentenza di annullamento potrebbe essere scritta facendo rilevare gli errori commessi dalla procura in fase di indagine e deferimento. a questo punto Chiné é obbligato a dimettersi.
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Nel principio fondamentale del giusto contraddittorio, tutti gli atti di indagine devono essere resi disponibili per le parti. non é importante, ora, se siano eventualmente utili o meno. il punto è che é stato compromesso e compresso il diritto alla difesa. inutile entrare troppo nel tecnico. dobbiamo avere fiducia. ora più che mai.
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La situazione è di una complessità disarmante, anche per gli avvocati. comunque quell’articolo del codice sportivo non può essere utilizzato. le carte la procura le aveva e le ha valutate anche ai fini della condanna. pera la parte accusata che non le aveva in quanto non erano state volutamente consegnate.
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non ci siamo capiti, scusa. la sentenza é non a favore dell Juventus, che non é parte diretta del ricorso al TAR, ma specifica che in qualsiasi tipo di procedimento, fosse anche quello sportivo, ci siano delle norme e dei procedimenti che non possono essere disattesi. il consiglio di stato non entra nel merito della sentenza del tar, avendo la figc adempiuto alla ostentazione della documentazione richiesta. quindi viene meno l’interesse nel giudizio. spero di essere stato chiaro.