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Birindelli154

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Messaggi pubblicati da Birindelli154


  1. 5 minuti fa, golditrezegol ha scritto:

    Il belga, pagato 38 milioni di euro, ha generato una plusvalenza di 34,1 invece che di 24 milioni. A causa dei prezzi di Zaniolo (4,5 milioni) e Santon (9,5). La Guardia di Finanza nella sua relazione alla procura scrive che «nell’ambito delle operazioni ‘a specchio’ esaminate, sembra che la contabilizzazione abbia assunto il ruolo non più di mezzo, ma quello (…) di fine. Vale a dire che col fine di poter contabilizzare una plusvalenza più alta di quella effettiva (…) si decideva di fissare i valori dei calciatori oggetto di scambio a un prezzo diverso da quello che sarebbe stato stabilito se la decisione avesse comportato un incremento della liquidità da impiegare per l’operazione».

     

    L’indagine interna

    Poi c’è l’indagine interna dei giallorossi, scattata prima dell’inchiesta. Lo studio legale californiano Orrick mette sotto la lente proprio i casi poi indagati dalla procura. Nel documento sono elencate quattro email partite dalla sede dell’Inter, entrambe firmate dall’allora segretario generale Massimo Cosentino. La prima è datata 20 giugno 2018 e vedeva in allegato i draft transfer agreement (“bozze di contratto di trasferimento”) relativi ai tre calciatori. Le altre tre email, invece, sono datate tutte 25 giugno 2018 e in ognuna di loro vi è allegato un transfer agreement (i contratti definitivi) per ciascun atleta. Il carteggio elettronico poi continua e si conclude il 3 luglio 2018 con una email interna ai dirigenti romanisti dal titolo “Capital gains at 30.06.2018” (plusvalenze al 30 giugno 2018) e la cifra di 31,9 milioni. Ora toccherà alla procura di Milano.

     

     

     

    Le due parti in nero. La prima parte , accusa seria che in un paese normale li inchioderebbe. La seconda parte in nero ho riso. Toccherà all'Inter club Milano praticamente 

     

    la prima parte in nero è proprio la motivazione con cui la giustizia sportiva ci ha condannato.

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  2. 22 minuti fa, Amadir ha scritto:

    I membri della Covisoc si possono essere dimessi per due motivi:

    1. L’ente è diventato sostanzialmente inutile post Abodi, avendo perso buona parte dell’’autorità decisionale.

    2. Hanno fatto cose che se venissero a galla…

    Marotta fa quello che deve fare, come faceva pubblicamente Giuntoli con Allegri.

    si parla su twitter del fatto che ci siano delle intercettazioni dei membri della covisoc molto rilevanti, e da qui le dimissioni 


  3. 12 minuti fa, VincentJuventus ha scritto:

    Considerando l'ultimo messaggio di Jdentita Bianconera  credo proprio che riguarderanno altri (Figc, Covisoc e Inter )e non la Juve 

    inizio a crederci alla loro punizione ora. Sta di fatto che se fossero stata intercettazioni che parlavano di noi (tipo quelle dei professori dell università di perugia) sarebbero già uscite sui giornali. 

    E se fossero qualcosa in cui i membri covisoc dicevano candidamente che hanno ammesso l inter pur senza requisiti? che succederebbe ?


  4. 30 minuti fa, leo1968 ha scritto:

    si vede che non conoscete le regole ed io sto in questo settore. essendo che ha cambiato proprieta e se la nuova proprietà dimostra la liquidità non si può fare nulla. si doveva fare qualcosa se l'inter era ancora di zango. ora con la nuova come se si partisse da 0

    si ma tutte le irregolarità degli anni precedenti non passano in cavalleria. Irregolarità sportive e penali…

    • Mi Piace 1

  5. 3 minuti fa, Jj Okocha ha scritto:

    Sinceramente non ho capito se l avesse toccata uno nostro o loro, ma vabbè amen...

     

    Ma dai comunque dal limite dell' area ciccare costantemente il tiro (ci fosse una volta che calcia pulito e secco) e non centrare la porta è grave 

     

    Questo scarsone va epurato subito 

    l unico tiro azzeccato è stato tipo 5-6 anni fa contro di noi

    • Triste 1

  6. Adesso, Jj Okocha ha scritto:

    Che pippa Locatelli...l'unica volta che ha centrato la porta era contro la Roma lo scorso campionato quando glielo hanno annullato per mano di Vlahovic 

     

    Da lì in poi ogni suo tiro è finito fuori...il gol che fa contro il Milan lo fa per la deviazione sennò pure quello finiva fuori 

    comunque era angolo colossale, ma a noi le deviazioni ce le hanno date tutte contro quest anno😅

    • Mi Piace 1

  7. 27 minuti fa, nubedioort ha scritto:

    vigilanza, controllo, veridicità della contabilità e dei bilanci.

     Da wiki:

    Poteri e doveri[modifica | modifica wikitesto]

    Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. Delle riunioni deve essere redatto un verbale sull'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale. Decade il sindaco che non partecipa senza giusta causa a due riunioni in un esercizio. Il collegio può deliberare se sono presenti la maggioranza dei componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta (art. 2404 c.c.). I sindaci devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo se esiste e alle assemblee sociali. La non partecipazione all'assemblea o a due riunioni consecutive del consiglio senza giusta causa è motivo di decadenza dall'ufficio (art. 2405 c.c.). I doveri sono fissati dall'art 2403 cc. Il più importante di questi che fa comprendere la funzione di vigilanza è quella di vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società.

    I sindaci sono retribuiti secondo quanto stabilisce l'assemblea all'atto della nomina. Possono richiedere informazioni agli amministratori e condurre ispezioni e controlli sui quali però sono tenuti al segreto nei confronti di terzi. Possono in caso di necessità convocare l'assemblea se ritengono necessario riferire su particolari fatti o se non vi provvedono gli amministratori. In caso di danno alla società rispondono in solido con gli amministratori se il danno si poteva evitare se essi avessero vigilato come previsto dalla legge. La società può avviare in tali casi un'azione di responsabilità anche contro i sindaci stessi (art. 2407 c.c.). Nelle società con azioni quotate il collegio sindacale può inoltre, dal 2005, proporre l'azione sociale di responsabilità. La Cassazione ha stabilito[2], che la violazione dei doveri di vigilanza, diligenza, correttezza e buona fede, sussiste anche nella condotta omissiva, quale è la mancata rilevazione di violazioni macroscopiche da parte degli amministratori, ovvero nella mancata reazione a condotte di dubbia legittimità, ad esempio informandone l'assemblea degli azionisti.

    Nel settore bancario e finanziario, i sindaci hanno facoltà di rivolgere, anche individualmente, richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e controllo delle società controllate (TUF, art. 151), facoltà che è prassi diffusa anche in altri settori. Fra gli altri obblighi, il Collegio dei Sindaci vigila: sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi (art. 149). L'attività di vigilanza non si limita ad un mero controllo documentale e di correttezza formale delle scritture contabili e degli altri atti di amministrazione societaria, ma comprende verifiche "sul campo", anche in presenza di specifiche funzioni di audit e controllo di gestione con competenze "concorrenti", nonostante la complessa articolazione organizzativa dell'azienda[3][4]. Il processo amministrativo segue regole diverse da quello penale. L'onere della prova dell'assenza di nesso causale fra colpa e danno è invertito, ed è posto a carico di sindaci e amministratori (in base all'art. 1218 C.C[5]).

    Il Collegio dei Sindaci si differenzia dalla figura del Dirigente Preposto perché i sindaci possono impugnare le delibere e le nomine degli amministratori davanti all'autorità giudiziaria, se difformi da leggi/ regolamenti/ statuti, ma non hanno nessun potere preventivo interno di "veto o di censura" sulle decisioni operative assunte dagli amministratori. In questi aspetti, i sindaci si differenziano dai poteri del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, con l. n. 262/2005 introdotto in Italia per tutte le società quotate (aventi l'Italia come Stato di origine), e in misura limitata alle funzioni di controllo sull'informativa contabile e finanziaria (art. 154-bis TUF).

    I principi di revisione contabile italiani e internazionali obbligano sindaci e revisori a verificare e ad acquisire elementi di prova relativamente alle giacenze di magazzino soltanto se il valore delle rimanenze è significativo per il bilancio, ad esempio in percentuale al fatturato[6], o come variazione attendibile anno su anno.

    ma sono tenuti (alias obbligati) a rispondere per legge o possono anche ignorare la richiesta?

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