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  1. Hai colto, secondo me, il punto più rilevante della parte motiva della sentenza. Nel tralasciare quanto argomentato dal Collegio di Garanzia (che desta perlomeno perplessità in molti passaggi) con riferimento agli altri motivi di impugnazione prospettati dai vari ricorrenti, mi soffermerei proprio su questo capo del provvedimento, da cui emerge chiaramente la (assiomatica, direi) affermazione di responsabilità dei consiglieri di amministrazione (quasi sulla falsariga del noto e non giuridico principio del "non poteva non sapere"), senza cioè supporto alcuno, in termini fattuali logico-argomentativi e, soprattutto, probatori con conseguente (ed evidente) vizio motivazionale della pronuncia, in ordine all'operato di soggetti certamente non irrilevanti nell'ambito societario. Ciò sembra essere spiegato ancor più chiaramente, laddove il C. di G. ha affermato (al successivo punto 14.1.2): "Del resto, il medesimo Procuratore FIGC, in sede di deferimento, ha compiutamente riferito di una esigenza di “dosimetria sanzionatoria” che impone una diversa valutazione del comportamento tenuto in sede sportiva da quello tenuto in ambito societario ai fini della rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria". Non c'è dubbio che l'operato dei consiglieri di amministrazione si riverberi su tale ultimo aspetto e ritengo anche io che, alla luce degli elementi documentali (e, più in generale, probatori) disponibili, non sarà semplicissimo per la CF (in differente composizione) sostenere adeguatamente, ai fini sanzionatori, la responsabilità degli stessi. Resta da capire quanto peso avrà (in termini di punteggio) la eventuale (ed anche probabile) difficoltà della CF su tale punto della vicenda, dovendo sempre tenere presente il famoso principio dell'afflittività della sanzione...Evito di addentrarmi in questa valutazione...
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