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Mai Gloria ad Appian

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Tutti i contenuti di Mai Gloria ad Appian

  1. ma il punto non è se siano stati o meno pagati il punto è aver dichiarato cose non vere, inammissibile per una quotata e aver utilizzato scritture non depositate in Federazione ma in studi legali o notarili non è che puoi sempre fare come cazzzo ti pare, eh
  2. Chinè ha appena chiesto 40 giorni di proroga per le indagini sulla manovra stipendi tacci sua
  3. ma infatti la Covisoc è stata muta per tanto tempo.... anche su altre squadre tipo l'Inter ma poi si è mossa la Consob e si sono dovuti attivare sennò gli facevano il ciulo
  4. ti ricordi i periodi in cui si parlava di aumento di capitale? 400 milioni qua, 300 milioni là tutti a credere che JE metteva i soldi perchè voleva rafforzare la squadra.... per fare una grande Juve...... e invece bisognava solo coprire la "mierda che c'era sotto" (cit. Andrea Agnelli). L'unica cosa che mi dispiace veramente è che come al solito siamo sempre noi tifosi a prendercela in quel posto
  5. a parte l'accordo con Ronaldo, trovato ma non firmato, sembra che quegli accordi siano stati trovati in studi legali o notarili, firmati dai calciatori e dai loro agenti e in più ci sono le dichiarazioni dei calciatori interrogati, tipo dybala o de sciglio si legge di richiesta del Procuratore di minimo -15 punti di penalizzazione (se non di più), ammenda salatissima alla Juve (parecchie decine di milioni) e squalifica di un mese per i calciatori firmatari
  6. cmq immagina se davvero a breve verranno squalificati tipo 20 calciatori per questa cosa degli stipendi.... ci rideranno appresso in ogni buco del mondo e poi vogliono pure vendere bene i diritti della seria A.......
  7. sicuramente.... ma credo che per la giustizia sportiva il punto non sia tanto il patrimonio netto negativo, ma l'aver presentato documentazione volta ad occultare quella situazione, o una roba del genere cmq vedremo perchè al momento se ne sentono di ogni
  8. sembra sia scritta negli atti di indagine della Procura ordinaria, in merito al discorso delle plusvalenze fittizie
  9. no, credo che questa cosa sia stata scritta negli atti della Procura ordinaria di Torino da cui poi è partito il secondo procedimento per la Juve, per il quale si attendono i possibili deferimenti
  10. da quello che ho capito.... le plusvalenze essendo fittizie e non reali non potevano andare nella voce "altri ricavi" senza quei ricavi, le perdite sarebbero state tali da rendere negativo il bilancio 2019 per 44 milioni ed il bilancio 2020 per 88 milioni e con il patrimonio negativo non potevi iscriverti al campionato ma questa cosa che ti dico prendila con le pinze, ci stiamo basando solo su quello che si legge in giro, senza avere gli atti davanti si va un pò a tentoni
  11. cmq andando a vedere i componenti della Corte federale i 2 relatori Scordino e Falini sono avvocati e professori universitari, idem per il Presidente sempre più basito, a meno che non siamo noi a vivere su Marte
  12. Art. 31 – Violazioni in materia gestionale ed economica. 1. Costituisce illecito amministrativo la mancata produzione, l’alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli organi di giustizia sportiva, dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche (COVISOC) e dagli altri organi di controllo della Federazione nonché dagli organismi competenti in relazione al rilascio delle licenze UEFA e FIGC, ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali. Costituiscono altresì illecito amministrativo i comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica nonché la mancata esecuzione delle decisioni degli organi federali competenti in materia. Salva l’applicazione delle più gravi sanzioni previste dalle norme in materia di licenze UEFA o da altre norme speciali, nonché delle più gravi sanzioni che possono essere irrogate per gli altri fatti previsti dal presente articolo, la società che commette i fatti di cui al presente comma è punibile con la sanzione dell’ammenda con diffida. 2. La società che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi ovvero mediante qualsiasi altra attività illecita o elusiva, tenta di ottenere od ottenga l'iscrizione a una competizione cui non avrebbe potuto essere ammessa sulla base delle disposizioni vigenti, è punita con una delle sanzioni previste dall’art. 8, comma 1, lettere g), h), i), l). 3. La società che pattuisce con i propri tesserati o corrisponde comunque loro compensi, premi o indennità in violazione delle disposizioni federali vigenti, è punita con l’ammenda da uno a tre volte l'ammontare illecitamente pattuito o corrisposto, cui può aggiungersi la penalizzazione di uno o più punti in classifica. 4. La società appartenente alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B o alla Lega Italiana Calcio Professionistico che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi, si avvale delle prestazioni di sportivi professionisti con cui non avrebbe potuto stipulare contratti sulla base delle disposizioni federali vigenti, è punita con la penalizzazione di uno o più punti in classifica. 5. La violazione in ambito dilettantistico dei divieti di cui agli artt. 94, comma 1, lettera a), 94 ter, comma 8 e 94 quinquies, comma 9 delle NOIF, comporta, oltre alla revoca del tesseramento, le seguenti sanzioni: a) a carico della società, l'ammenda da euro 5.000,00 ad euro 20.000,00 e la penalizzazione di punti in classifica e, nei casi più gravi, la retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza; b) a carico del dirigente o dei dirigenti ritenuti responsabili, l'inibizione di durata non inferiore a due anni; c) a carico dei tesserati, la squalifica di durata non inferiore ad un anno. 6. Il mancato pagamento, nel termine previsto dagli artt. 94 ter, comma 11 e 94 quinquies, comma 11 delle NOIF, delle somme accertate rispettivamente dalla Commissione Accordi Economici della LND e dalla Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile o dalla Sezione vertenze economiche del Tribunale federale nazionale, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica. La stessa sanzione si applica in caso di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio arbitrale della LND per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche. 7. I dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 e i collaboratori della gestione sportiva che partecipano agli illeciti di cui ai commi precedenti, sono soggetti alla sanzione della inibizione di durata non inferiore a sei mesi. 8. I tesserati che pattuiscono con la società o percepiscono comunque dalla stessa compensi, premi o indennità in violazione delle norme federali sono soggetti alla sanzione della squalifica di durata non inferiore a un mese. 9. L’inosservanza dei divieti di cui all'art. 16 bis, comma 1 delle NOIF comporta, su deferimento della Procura federale, le seguenti sanzioni: a) a carico della società la penalizzazione di almeno due punti in classifica e l’ammenda nella misura da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00 da destinarsi alla FIGC per la cura del vivaio nazionale; b) a carico dei soci, anche se interposti, aventi plurime partecipazioni, la sanzione di cui all’art. 9, comma 1, lettera h), per un periodo non inferiore ad un anno. 10. La mancata esecuzione dei contratti conclusi tra società professionistiche e tra tesserati e società professionistiche, direttamente imputabile a una società, comporta l’applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lettera g), nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica. 11. Il mancato pagamento entro trenta giorni delle somme poste a carico di società o tesserati dagli organi di giustizia sportiva o dai collegi arbitrali competenti ai sensi delle norme federali, ivi inclusi quelli della Camera vertenze arbitrali, comporta, fermo l’obbligo di adempimento, l’applicazione per le società delle sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g), e in casi particolarmente gravi o di recidiva di quelle di cui all'art. 8, comma 1, lettera h), i), l) e per i tesserati le sanzioni di cui all’art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
  13. si muove in maniera veloce.... e soprattutto sommaria..... ed è proprio questo il punto..... non è possibile che nel 2023 società per azioni quotate in borsa debbano sottostare a procedure caratterizzate da sommarietà non esiste al mondo.... non può più funzionare una cosa così
  14. quindi secondo il CDS per la manovra stipendi ci sarà una richiesta della Procura federale di altri 15 punti di penalizzazione.... più la squalifica dei calciatori interessati difficile evitare la retrocessione mi sa.... e tutto torna.... anche quell'ex calciatore che qualche settimana fa aveva anticipato 30 punti di sanzione......
  15. Bisognerebbe leggere gli atti prima......... Qui invece tutti a commentare la sentenza di ieri senza aver mai letto mezzo atto o documento alla base della stessa. Si parla del nulla cosmico cosi
  16. Quale immagine Siamo diventati lo zimbello delle squadre di calcio nel mondo Mai vista una roba cosi Altri anni di insulti e umiliazioni Non so più se ne vale la pena
  17. "Tutti noi"??? Ma se nessuno di noi ha mai letto mezza carta degli atti.... dai su In questo forum sembra di stare nel metaverso
  18. Ora liquidano come meglio possono.... e quando devi liquidare meno costi hai meglio è (ecco perché la serie B non gli fa paura). Poi, tra 2/3 anni di umiliazioni per noi tifosi, forse venderanno a qualche fondo... magari ad un arabo scemo, che metterà 1 o 2 miliardi Ma intanto noi ce la prendiamo di nuovo dove non batte il sole...
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