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dany-aq

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  1. Ma vedi di non rompere tu, se non hai argomenti taci e non rispondere. Hanno spiegato chi? E su quale norma? Il Codice non dice assolutamente nulla al riguardo, quindi il patteggiamento senza punti di penalizzazione è una tua (nostra,) speranza. Ma nulla vieta - visto che la disciplina codicistica parla di "accordo" poi da ratificare ( sulla falsariga del patteggiamento ex art. 444 CPP) - alla Procura Federale di non accordarsi o, se vuole, di vincolare l'accordo a punti di penalità. Se pensi di poter far passare l'auspicio di tutti come certezza giuridica, con me hai proprio sbagliato persona.
  2. Nell'Universo della giustizia sportiva: Repubblica disse che Chinè potrebbe chiedere 20 punti, e se pensi che per le plusvalenze da 9 si è passati a 15, nulla è impossibile per loro!
  3. Il problema è che se la Procura volesse chiedere 30 punti, di certo non si accorda per zero. Quindi una decina è da mettere in conto. E anche fosse un solo punto, significherebbe mancata partecipazione alle coppe l'anno prossimo.
  4. Scusa, ma dove l'hai letta sta cosa? Ho letto l'art. 126 Applicazione di sanzioni su richiesta prima del deferimento 1. Prima che il Procuratore federale abbia notificato l'atto di deferimento, i soggetti ai quali è stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini possono richiedere, con una proposta di accordo trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata alla segreteria della Procura federale, l'applicazione di una sanzione ridotta o commutata, indicandone il tipo e la misura oppure, ove previsto dall'ordinamento federale, l'adozione di impegni volti a porre rimedio agli effetti degli illeciti ipotizzati. 2. La sanzione può essere diminuita fino ad un massimo della metà di quella prevista nel caso in cui si procedesse in via ordinaria, ferma restando la possibilità di applicare le ulteriori diminuzioni derivanti dalla applicazione di circostanze attenuanti. 3. Il Procuratore federale, ove ritenga congrui la sanzione o gli impegni indicati nella proposta di accordo, informa il Procuratore generale dello sport il quale, entro dieci giorni, può formulare rilievi. 4. La proposta di accordo è trasmessa, a cura del Procuratore federale, al Presidente federale, il quale, entro i quindici giorni successivi, sentito il Consiglio federale, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione o degli impegni indicati, anche sulla base degli eventuali rilievi del Procuratore generale dello Sport. 5. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, la proposta di accordo diviene definitiva e l'accordo viene pubblicato con Comunicato ufficiale ed acquista efficacia. L'accordo comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l’improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare, salvo che non ne sia data completa esecuzione nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla sua pubblicazione. 6. Nel caso in cui non sia data completa esecuzione dell'accordo, la Federazione, su comunicazione del competente ufficio, prende atto della intervenuta risoluzione dell’accordo con Comunicato ufficiale e, esclusa la possibilità di concluderne altro ai sensi del comma 1, la Procura federale procede per quanto di sua competenza. 7. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva, per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona, per gli episodi di abusi o di molestie sessuali, per episodi di prevaricazione con atti di prepotenza, per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, qualificati come illecito sportivo dall’ordinamento federale.
  5. Dovrebbe essere l'art. 23: I soggetti di cui all’art. 1 comma 1 possono accordarsi con la Procura federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura. 2. L’organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente. Quindi non c'è scritto che è esclusa la penalizzazione. Teoricamente potrebbe essere tutto.
  6. Naaaaa....il danno va provato e deve esserci il nesso causale. Per me al massimo può essere invocato solo se si dimostra che con quella carta il processo non sarebbe partito.
  7. Ma scusate, come si può ipotizzare un risarcimento se ad oggi non sappiamo nemmeno se verrà annullata la sentenza della CFA e se lo sarà proprio per quel documento Covisoc?
  8. Ma quali danni, se nemmeno sappiamo se quel documento è rilevante o meno. Il danno al limite si potrà chiedere se e quando il Coni dovesse annullare proprio per quel motivo. Quindi, calma.
  9. Ma visto che si parlava di patteggiamento, la proroga non potrebbe dipendere anche dal fatto che magari si vuole fare con più calma?
  10. Ma per gli stipendi? E a cosa gli serve la proroga se è tutto documentale?
  11. Poi manca lo scudetto nell'albergo di Firenze, e il cerchio è chiuso!
  12. Non possono, perché i requisiti per l'iscrizione c'erano. Per questo hanno dovuto elaborare la forzatura della lealtà!
  13. Per forza: la Covisoc, a seguito degli ordinari controlli sui bilanci delle società, ha fatto una "segnalazione in ordine alla valutazione degli EFFETTI della cessione dei calciatori sui bilanci delle società, ai fini dell'iscrizione ai rispettivi campionati" e infatti - come ricorda lo stesso TAR - il deferimento era riferito al presunto illecito di cui all' art. 31 CGS. (Il 4 era per i dirigenti) La Covisoc ha ricollegato la presunta "alterazione" dei bilanci, all'art. 31 che, al comme 2, prevede proprio l'ipotesi dell'iscrizione al campionato ottenuta con la falsificazione dei documenti contabili. E' la procura e il Collegio che hanno fatto la successiva porkata di applicare l'art. 4. che non c'entrava proprio niente, anche alla società, anche perchè quegli EFFETTI hanno inciso il 3,6% sul bilancio della juventus.
  14. A me sembra che il Tar l'assist, più che alla Juventus, lo abbia fatto al Coni che potrà annullare per un vizio di procedura e tutti potranno dire che eravamo colpevoli ma ci siamo salvati per un cavillo.
  15. Assolutamente no, lo spiega il Tar nella sentenza: poiché nell'ordinamento sportivo manca un procedimento specifico di tutela per l'accesso, allora non c'è pregiudizialitá
  16. Direi che il Coni se vuole può anche continuare con questa buffonata, ma stavolta la Figc si becca un bel ricordo al Tar per danni: e il danno economico è alquanto ingente!
  17. La cosa importante è che la società sta dimostrando coi fatti che questa volta c'è la volontà di difendersi.
  18. No, lo dice limitatamente al diritto di accesso (...la mancanza di una puntuale disciplina di tutela dell’accesso nell’ordinamento sportivo è un dato decisivo). E lo ricollega alla decisione del CAF che tale diritto ha pure negato ( o non tutelato).
  19. Ho letto adesso la sentenza; alcune considerazioni al volo che mi hanno suscitato interesse: 1) "è del tutto evidente la rilevanza pubblica generale nella materia contabile e di bilancio (delle società di calcio), sotto il profilo del diritto societario...ma anche sotto il profilo relativo alla regolarità dei campionati, che attengono sia alla salvaguardia della par conditio tra i partecipanti, che sono rilevanti per l'ordinamento statale che prevede al riguardo una tutela giurisdizionale piena affidata alla giurisdizione amministrativa"; 2) Il Tar conferma che, esauriti i gradi sportivi, si può ricorrere al Giudice Amministrativo (" L’art. 3 della legge n. 280/2003 individua due condizioni ai fini del riconoscimento di una pregiudizialità sportiva, rappresentati, innanzitutto, dalla residualità dell’azione esperita rispetto a quelle individuate dall’art. 2, e, in secondo luogo, dal definitivo esaurimento di tutti i gradi della giustizia sportiva") seppur per fini risarcitori (punto 10.1 della sentenza) 3) il Tar fa un richiamo - anche se marginale - al concetto del Giusto Processo ("Il tema della pregiudizialità, per evidenti ragioni di certezza giuridica, ricollegabili in ultima analisi alla nozione di “giusto processo regolato dalla legge” di cui all’art. 111 Cost., va ancorato a dati normativi e istituzionali precisi, che nella specie non sussistono"). Ora speriamo sia davvero rilevante tale documento per dimostrare la decadenza dell'azione processuale.
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