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dany-aq

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  1. Ha detto varie cose, tra cui: 1) che è gravissimo che il collegio sia stato scelto senza un criterio tabellare, ma a discrezione del Presidente, in violazione quindi del principio del giudice naturale precostituito per legge, garantito dalla Carta Costituzionale all'art. 25 Cost. 2) che le prove indiziarie sulle plusvalenze sono giuridicamente insignificanti, perché andranno accettate da una consulenza nel dibattitmento penale. E l'aver condannato a 15 punti sulla base di un qualcosa che non è prova, è un abominio giuridico. 3) che lui è convinto che il processo penale si risolverà con assoluzioni piene perché il fatto non sussiste 4) si meraviglia di come il collegio abbia potuto arrogarsi il diritto di mettersi a fare i calcoli su discorsi contabili in assenza di una consulenza, specialmente in ambito della fase di revocazione. 5) che la Federazione sta creando un ingente danno economico alla Juve sulla base di un esito assolutamente incerto del giudizio penale 6) di questo danno qualcuno dovrà rispondere.
  2. Se potete, ascoltate cosa dice Sergio Sartoro (ex Presidente Corte Federale ed ex Presidente del Consiglio di Stato) nella trasmissione web di calciomercato.it/play. Io l'ho trovata su Tiktok.
  3. Ah, ottimo allora. Basterà chiedere l',obbligo di esibizione in un procedimento fuori dalla Corea del Nord
  4. Ah ok, fa riferimento al primo atto di indagine presso la Covisic. Ma pare non sia mai stato provato esista questo scambio di corrispondenza tra Covisic e Chinè, e temo che i porci l'abbiano fatto sparire (a meno che non ci sia un protocollo ufficiale, chissà)! No, al tempo l'equivalente del 31, quello previsto dal codice.
  5. A lui chi? A Grassani? Intendi la notifica del ricorso fatto al Napoli presso il domicilio di Grassani?
  6. Ma il Chievo aveva falsificato le plusvalenze con scambi inesistenti per celare una situazione debitoria che non gli consentiva di iscriversi.
  7. In effetti, se è vero che Elkann è membro della JP Morgan ( non so a che titolo e con quale peso) ed esce in questo periodo la notizia che la JP Morgan vuole investire pesantemente sulla Serie A chiedendo come garanzia quella di poter gestire i diritti Televisivi post Dazn dal 2024, potrebbe non essere casuale. Anche perché, immaginare che un colosso investa su un campionato senza la Juve e con tanti tifosi che per protesta non si abboneranno, non mi sembra propriamente un affare, quantomeno per tempistica.
  8. Stiamo sempre lì: perché la proprietà tace? I mezzi per comunicare, anche a mezzo di interposte persone, li ha tutti. Eppure...
  9. Ragazzi, l'applicazione di una sanzione di tal genere risulterebbe "lesiva dell’art. 3 Cost., in combinato disposto con l'art. 41 e 42 Cost., sotto il duplice profilo dell’impossibilità di graduare la risposta sanzionatoria in rapporto al concreto disvalore delle singole violazioni, in quanto suscettibile di incidere irragionevolmente sia sul diritto di proprietà dell’autore dell’illecito sia sul suo diritto di esercitare liberamente un’attività di impresa". Lo ha di recente affermato la Corte Costituzionale per la questione sanzioni alle agenzie di scommesse. I giudici hanno preso le mosse dalla giurisprudenza costituzionale in materia di sanzioni penali, che considera le pene fisse tendenzialmente contrarie ai principi di eguaglianza e individualizzazione della pena, giudicandole legittime solo «a condizione che, per la natura dell’illecito sanzionato e per la misura della sanzione prevista, quest’ultima appaia ragionevolmente “proporzionata” rispetto all’intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico tipo di reato» (v. in particolare la sentenza n. 222 del 2018). Tali principi – ha proseguito la Corte – sono estensibili anche alle sanzioni amministrative a carattere punitivo: previsioni sanzionatorie rigide, che colpiscono in egual modo, e quindi equiparano, fatti in qualche misura differenti, sono dunque soggette a un sindacato di (non manifesta ir-) ragionevolezza, teso a verificare se anche le infrazioni meno gravi tra quelle comprese nel perimetro applicativo della previsione sanzionatoria siano connotate da un disvalore tale da non rendere manifestamente sproporzionata la sanzione amministrativa.
  10. Scusate, però... Qui si dimentica questo rilevante capoverso: la pattuizione, anche fosse, venne autorizzata dalla Federazione. Quindi vi è una espressa deroga a quella violazione. È come se il semaforo si blocca sul rosso, arriva il vigile e, per necessità di fare defluire il traffico, consente di passare. Non è che uno può poi prendersi la multa perché passato col semaforo rosso.
  11. Va bene per la questione penale di falso in bilancio, ma per la giustizia sportiva cosa rileva?
  12. Non capisco: quindi si contesta che le riduzioni di ingaggio (90 mil.??) le abbiamo registrate in bilancio al 30.06.2020, mentre gli oneri di integrazione (cosa sono, il pagamento poi eseguito???) al bilancio successivo??
  13. Io credo che la norma punisca il mancato deposito di scritture private sconosciute, ovvero realizzate appositamente con l'intento di tenerle nascoste alla federazione. Qui si tratta di scritture private derivanti da accordi resi pubblici e sollecitati proprio dalla federazione, a causa della pandemia. Quindi, anche il mancato deposito (che poi è da verificare) non penso possa portare a simili sanzioni.
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