Vai al contenuto

Benvenuti su VecchiaSignora.com

Benvenuti su VecchiaSignora.com, il forum sulla Juventus più grande della rete. Per poter partecipare attivamente alla vita del forum è necessario registrarsi

CONTE DI CAGLIOSTRO

Utenti
  • Numero contenuti

    6.533
  • Iscritto

  • Ultima visita

Tutti i contenuti di CONTE DI CAGLIOSTRO

  1. CONTE DI CAGLIOSTRO

    Napoli - Juventus 5-1, commenti post partita

    Aaaaah
  2. CONTE DI CAGLIOSTRO

    Napoli - Juventus 5-1, commenti post partita

    Scusa... ma dove si vede che Allegri è un allenatore capace e preparato?
  3. CONTE DI CAGLIOSTRO

    Napoli - Juventus 5-1, commenti post partita

    Si mi pare che era l'ultimo anno del Trap 2.0. Poi venne Lippi e fu goduria.
  4. CONTE DI CAGLIOSTRO

    Napoli - Juventus 5-1, commenti post partita

    Ehm ero ironico. Io Allegri non lo posso vedere da anni e anni
  5. CONTE DI CAGLIOSTRO

    Napoli - Juventus 5-1, commenti post partita

    Si però era l'ultima partita di campionato completamente inutile. Questa invece era una partita seria e credo che anche Allegri ormai non possa più fare il terrapiattista.
  6. CONTE DI CAGLIOSTRO

    Napoli - Juventus 5-1, commenti post partita

    Mah sai che non so se luigi Enrico è la scelta migliore? Tuchel? Comunque per ricostruire Conte, e mi turo il naso, è il migliore.
  7. CONTE DI CAGLIOSTRO

    Napoli - Juventus 5-1, commenti post partita

    Bisogna ripartire dal gol fatto, dobbiamo essere più bravi a passarla a uno che ha la nostra stessa maglia, ci sarà un motivo del perché alcuni vincono e altri no, dobbiamo essere più bravi quando la partita è sporca.... chi sono?
  8. Infatti quella carta igienica rosa ieri ha pubblicato tutti gli sfotto' degli antijuventini all'intervento di Moggi. Pezzi di escrementi!!
  9. Ragazzi .... da inchinarsi in venerazione..
  10. CONTE DI CAGLIOSTRO

    Nuovo CDA

    Non dimenticare il titolo, cosa rischia la juve!!!!!
  11. Buon natale a tutti, anche ai troll dai, siamo tutti più buoni oggi .
  12. Sinceramente mi fido di più di un truffatore seriale che della giustizia civile, penali e sportiva. Il sentimento popolare in Italia è fonte di diritto e aggiungiamo il tifo sfegatato della procura torinese per chiudere il cerchio. Se dovesse arrivare anche un solo buffetto dovremmo unirci tutti e fare uno sciopero civile verso tutti i media, giornali e pay TV.
  13. Sei ottimista, gli insulti arriverebbero alla prima notizia (falsa) di mercato.
  14. Veramente era stata anche la premier che aveva detto, molto molto molto, giustamente no ad aiuti al calcio perché insostenibili, e aggiungo io, vergognosi
  15. E intanto hanno fatto passare all'ultimo minuto la norma salva calcio (leggi salva inter) per diluire in 5 anni i debiti fiscali.
  16. Le regole della UEFA e della FIFA che danno loro il diritto di impedire ai club di unirsi a campionati “separatisti” stile Superlega e penalizzare i giocatori delle squadre che accetteranno di giocarli sono compatibili con le leggi antitrust dell’UE. Lo ha spiegato l’avvocato generale Athanasios Rantos presso la Corte di giustizia dell’UE. “Le regole FIFA-UEFA in base alle quali qualsiasi nuova competizione è soggetta ad approvazione preventiva sono compatibili con il diritto della concorrenza dell’UE”, ha affermato. Un colpo al progetto Superlega, anche se va ricordato che la conclusione è non vincolante ai fini della sentenza del Tribunale della UE, attesa per aprile 2023. Nel dettaglio, Rantos spiega: La Fédération internationale de football association (FIFA), ente di diritto privato svizzero, costituisce l’organo esecutivo mondiale del calcio il cui scopo consiste, in sostanza, nel promuovere il calcio e nell’organizzare le sue competizioni internazionali. L’Unione Europea delle Federazioni Calcistiche (UEFA) è anch’essa un ente di diritto privato svizzero che costituisce l’organismo direttivo del calcio a livello europeo. Conformemente ai rispettivi statuti, la FIFA e la UEFA detengono il monopolio per l’autorizzazione e l’organizzazione delle competizioni internazionali di calcio professionistico in Europa. La European Super League Company (ESLC) è una società di diritto spagnolo composta da prestigiosi club calcistici europei, il cui progetto consiste nell’organizzare la prima competizione europea annuale di calcio chiusa (o «semi-aperta»), denominata «European Super League» (ESL), la quale esisterebbe indipendentemente dalla UEFA ma i cui club continuerebbero a partecipare alle competizioni calcistiche organizzate dalle federazioni nazionali di calcio nonché dalla UEFA e dalla FIFA. In seguito all’annuncio dell’istituzione dell’ESL, la FIFA e la UEFA hanno pubblicato una dichiarazione con la quale hanno manifestato il loro rifiuto di riconoscere tale nuova entità. Esse hanno inoltre avvisato che qualsiasi giocatore o club partecipante alla nuova competizione sarebbe stato espulso da quelle organizzate dalla FIFA e dalle sue confederazioni. Ritenendo che il comportamento della FIFA e della UEFA debba essere qualificato come anticoncorrenziale e incompatibile con il diritto della concorrenza dell’Unione nonché con le disposizioni del Trattato FUE relative alle libertà fondamentali, l’ESLC ha adito lo Juzgado de lo Mercantil de Madrid (Tribunale di commercio di Madrid, Spagna). Tale giudice chiede alla Corte di pronunciarsi sulla conformità con il diritto dell’Unione e in particolare con le disposizioni relative al diritto della concorrenza (articoli 101 e 102 del Trattato FUE) nonché con le libertà fondamentali (articoli 45, 49, 56 e 63 del Trattato FUE) di talune disposizioni statutarie della FIFA e della UEFA e dei moniti o delle minacce di sanzioni da parte di tali federazioni. Nelle conclusioni presentate in data odierna, l’avvocato generale Athanasios Rantos propone alla Corte di rispondere che: le norme della FIFA e della UEFA che sottopongono a previa autorizzazione qualsiasi nuova competizione sono compatibili con il diritto della concorrenza dell’Unione. Tenuto conto delle caratteristiche della competizione, gli effetti restrittivi derivanti dal sistema sono inerenti e proporzionati al fine di conseguire gli obiettivi legittimi connessi alla specificità dello sport che la UEFA e la FIFA perseguono; le norme dell’Unione in materia di concorrenza non vietano alla FIFA, alla UEFA, alle loro federazioni o alle loro leghe nazionali di minacciare sanzioni nei confronti dei club affiliati a dette federazioni qualora questi ultimi partecipino a un progetto per l’istituzione di una nuova competizione che rischierebbe di pregiudicare gli obiettivi legittimi perseguiti da tali federazioni di cui essi sono membri; le norme dell’Unione in materia di concorrenza non ostano alle restrizioni, nello statuto della FIFA, riguardanti la commercializzazione esclusiva dei diritti relativi alle competizioni organizzate dalla FIFA e dalla UEFA nei limiti in cui tali restrizioni sono inerenti e proporzionate al perseguimento degli obiettivi legittimi connessi alla specificità dello sport; il diritto dell’Unione non osta agli statuti della FIFA e della UEFA che prevedono che l’istituzione di una nuova competizione calcistica paneuropea tra club sia subordinata a un sistema di previa autorizzazione, nei limiti in cui siffatto requisito è appropriato e necessario a tal fine, tenuto conto delle particolarità della competizione prevista. L’avvocato generale presenta alcune osservazioni preliminari in merito al rapporto tra lo sport e il diritto dell’Unione. Rileva anzitutto che la consacrazione della particolarità dello sport e il suo inserimento nell’articolo 165 TFUE ad opera del Trattato di Lisbona sono stati il risultato di un’evoluzione incoraggiata e promossa dalle istituzioni dell’Unione. L’articolo 165 manifesta il riconoscimento «costituzionale» del «modello sportivo europeo», caratterizzato da una serie di elementi che si applicano a varie discipline sportive sul continente europeo, tra cui il calcio. Tale modello si fonda, in primo luogo, su una struttura piramidale con, alla base, lo sport dilettantistico e, al vertice, lo sport professionistico. In secondo luogo, tra i suoi obiettivi principali figura quello di promuovere competizioni aperte, accessibili a tutti in virtù di un sistema trasparente nel quale la promozione e la retrocessione mantengono un equilibrio competitivo e privilegiano il merito sportivo, che costituisce a sua volta un elemento essenziale di detto modello. Quest’ultimo si basa, infine, su un regime di solidarietà finanziaria, che consente di ridistribuire e di reinvestire i ricavi generati dagli eventi e dalle attività, dal vertice ai livelli inferiori dello sport. L’articolo 165 TFUE è stato introdotto proprio in ragione del fatto che lo sport costituisce, al contempo, un settore nel quale viene esercitata un’attività economica significativa. Detta disposizione mira ad evidenziare il particolare carattere sociale di tale attività economica, che è idoneo a giustificare una differenza di trattamento sotto alcuni aspetti. L’articolo 165 TFUE può fungere da norma nell’interpretazione e nell’applicazione delle disposizioni del diritto della concorrenza al settore sportivo. Esso costituisce quindi nel suo ambito una disposizione specifica rispetto alle disposizioni generali degli articoli 101 e 102 TFUE, che trovano applicazione a qualsiasi attività economica. Sebbene le caratteristiche peculiari dello sport non possano essere invocate per escludere le attività sportive dall’ambito di applicazione dei Trattati UE e FUE, ivi comprese segnatamente le disposizioni relative al diritto della concorrenza, i riferimenti alle caratteristiche specifiche e alla funzione sociale ed educativa dello sport, che figurano all’articolo 165 TFUE, possono essere rilevanti ai fini, in particolare, dell’analisi, nel settore sportivo, dell’eventuale giustificazione oggettiva delle restrizioni alla concorrenza o alle libertà fondamentali. L’avvocato generale sottolinea che il solo fatto che lo stesso ente svolga nel contempo le funzioni di regolatore e di organizzatore di competizioni sportive non implica, di per sé, una violazione del diritto della concorrenza dell’Unione. Inoltre, il principale obbligo gravante su una federazione sportiva che si trova nella situazione della UEFA è garantire che i terzi non siano indebitamente privati di un accesso al mercato al punto che la concorrenza sudetto mercato ne risulti falsata. Secondo l’avvocato generale, quand’anche le norme in discussione nel procedimento principale vertenti sul sistema di previa autorizzazione possano avere per effetto di limitare l’accesso dei concorrenti della UEFA al mercato dell’organizzazione delle competizioni calcistiche in Europa, tale circostanza, supponendola dimostrata, non implica manifestamente che dette norme abbiano per oggetto di restringere la concorrenza ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Le misure disciplinari che sembrano essere state previste dalla UEFA, ivi comprese le minacce di sanzioni nei confronti dei partecipanti all’ESL, sono idonee ad incidere sulla disponibilità dei club e dei giocatori necessari per costituire tale nuova competizione e pertanto a chiudere il mercato dell’organizzazione delle competizioni calcistiche in Europa a un potenziale concorrente. Per esulare dall’ambito di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, le restrizioni causate dalle norme in questione devono inerire al perseguimento di obiettivi legittimi ed essere proporzionate ad essi, senza andare oltre quanto necessario per raggiungerli. A tale proposito, l’avvocato generale ritiene che il mancato riconoscimento da parte della FIFA e della UEFA di una competizione sostanzialmente chiusa quale l’ESL possa essere considerato inerente al perseguimento di taluni obiettivi legittimi, in quanto mira a mantenere i principi della partecipazione basata sui risultati sportivi, delle pari opportunità e di solidarietà sui quali si fonda la struttura piramidale del calcio europeo nonché a contrastare fenomeni di doppia appartenenza. Tenuto conto della sua posizione dominante in quanto unica organizzatrice di tutte le grandi competizioni calcistiche interclub a livello europeo, la «responsabilità particolare» che incombe alla UEFA, ai sensi dell’articolo 102 TFUE, risiede proprio nel fatto che essa è tenuta a garantire, allorché esamina le richieste di autorizzazione di nuove competizioni, che i terzi non siano indebitamente privati di un accesso al mercato. Per quanto riguarda l’applicabilità delle esenzioni e delle giustificazioni concorrenziali «classiche», l’avvocato generale rileva che spetta alla parte cui è addebitata una violazione delle regole di concorrenza fornire la prova che il suo comportamento soddisfa le condizioni che consentono di considerarlo compreso nell’ambito di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE o che esso è oggettivamente giustificato alla luce dell’articolo 102 TFUE. Constata tuttavia che, nella fattispecie, la decisione di rinvio è stata adottata senza che la FIFA e la UEFA fossero state prima sentite e avessero quindi potuto presentare argomenti ed elementi di prova relativi al rispetto di tali condizioni nelle specifiche circostanze del caso in esame. Sulla questione della compatibilità con gli articoli 101 e 102 TFUE delle norme istituite dalla FIFA in materia di sfruttamento dei diritti sportivi, l’avvocato generale ritiene che, qualora potesse essere dimostrata una restrizione della concorrenza, occorrerebbe esaminare, successivamente, se tale restrizione sia inerente al perseguimento di un obiettivo legittimo e proporzionato ad esso, o se i comportamenti restrittivi soddisfino i requisiti per beneficiare di un’esenzione individuale od oggettivamente giustificata. L’avvocato generale rammenta che il calcio è caratterizzato da un’interdipendenza economica tra i club, cosicché il successo finanziario di una competizione dipende anzitutto da una certa parità tra essi. Orbene, la ridistribuzione dei proventi dello sfruttamento commerciale dei diritti derivanti dalle competizioni sportive risponde a tale obiettivo di «equilibrio». L’avvocato generale considera infine che, sebbene le norme in discussione nel procedimento principale secondo le quali l’istituzione di una nuova competizione calcistica paneuropea tra club è subordinata ad un sistema di previa autorizzazione siano idonee a limitare le disposizioni del Trattato FUE relative alle libertà economiche fondamentali, tali restrizioni possono essere giustificate da obiettivi legittimi connessi alla specificità dello sport. In siffatto contesto, l’esigenza di un sistema di previa autorizzazione può risultare appropriata e necessaria a tal fine, tenuto conto delle particolarità della competizione prevista. Da Calcio e Finanza
  17. In effetti anche a me suona strana la cosa, quantomeno non coerente...
  18. Qualche legale può spiegare il senso e il valore del parere dell'avvocato generale?
  19. Ripeto, hai grande confusione in testa e se anziché cercare battute infelici avresti chiesto spiegazioni su cose che pare evidente mastichi molto poco, ti sarebbe stato risposto che non tutte le "alterazioni" di un bilancio (sempreché venga accertata) ma deve essere di una gravità tale per nascondere il fatto che la società non aveva i mezzi per potersi iscrivere al campionato. Ora, fai andare il cervello, una società che ha dietro Exor, che ha fatto aumenti di capitale per 700 milioni, che non ha pendenze fiscali (detto dal GIP) che non è insolvente, poteva non avere i numeri per non iscriversi? Eddai... mi sembri un giornalista della Gazzetta o uno di QSVS, ma almeno loro cercano o piccioni che credono alle loro boiate perché ci vivono su quello.
  20. Non rilevi un ricavo in cassa ma una variazione positiva di attività. Ma comunque hai ragione perchè vi sono dei casi particolari dove il debito non ha come contropartita un costo ma sono casi particolari per addetti ai lavori che masticano i bilanci etc. Altro esempio può essere la sottoscrizione di azioni o di quote etc. Non ho voluto essere troppo preciso perchè non volevo ovviamente fare una lezione di ragioneria ma semplicemente dare qualche delucidazione sul principio di competenza. Per quanto riguarda i debiti verso il personale, questi hanno tutti come contropartita un costo. Questo costo o è stato stornato (e quindi anche il relativo debito) oppure riscontato (spostato) in un anno successivo mantenendo aperto il debito. Pare che abbiano scelto la prima.
  21. Se tu imputi un debito devi per forza contabilizzare un costo, se no come si è fatto a formare un debito. Per il resto mi sembra evidente che la società ha deciso di non contabilizzare i costi (e il relativo debito) in quanto hanno ritenuto che non hanno avuto (ho hanno avuto solo in parte) manifestazione economica nell'esercizio 2019 2020. Diciamo che sono molto curioso di vedere come argomenteranno posto che si tratta di un caso assolutamente anomalo e in una situazione del tutto particolare. A beneficio dei meno esperti posto un articolo da fatturapro.it Il principio di competenza economica, così come il principio di cassa, è un principio contabile. Si basa sulla correlazione tra costi e ricavi e serve per calcolare un preciso risultato economico che si riferisce a un determinato lasso di tempo considerando solo costi e ricavi. Un bilancio aziendale deve rispettare il principio di competenza economica sul quale si basa il calcolo annuale delle tasse. La competenza economica è materia di economia aziendale e si basa su tre diverse regole, chiamate, nello specifico, corollari. Sono considerati ricavi di competenza quelli ottenuti dallo scambio o dalla produzione avvenuti e terminati nell’esercizio. Allo stesso modo si considerano di competenza i costi sostenuti nell’esercizio stesso. Tutto quello che possiede manifestazione economica nel corso dell’anno, deve essere riportato in bilancio a prescindere dal reale movimento di denaro. Questo concetto vale sia per i ricavi che per i costi. Principio di competenza economica: i tre corollari Servono per capire quando applicare il principio di competenza economica all’interno del bilancio. Indicano inoltre le scritture di assestamento e di rettifica per poterlo applicare. 1° Corollario La prima regola dice che se non c’è stata una manifestazione economica, totale o parziale del ricavo/costo, allora questo elemento non può finire nel conto economico. Al contrario, quando un ricavo/costo dell’anno successivo ha invece manifestazione economica e quindi effetto, nell’anno in corso, deve allora essere registrato in bilancio. Questa operazione è possibile tramite: Rimanenze; Ammortamenti; Riscontri. Le prime, cioè le rimanenze, sono beni destinati alla vendita, o impiegati per la produzione degli articoli da rivendere (rimangono in giacenza in magazzino al momento della chiusura dell’esercizio annuale). Gli ammortamenti invece sono scritture di assestamento, vale a dire voci inserite nel conto economico solo al termine dell’esercizio. Queste voci riguardano solo beni durevoli o immateriali dell’azienda. Infine i riscontri sono voci contabili che rettificano costi e ricavi la cui competenza cade a “cavallo” di due annualità. 2° Corollario La seconda regola dice che le rettifiche nell’anno in corso diventeranno costi e ricavi per l’anno successivo. 3° Corollario L’ultima delle tre regole afferma che fanno parte del principio economico sia i ricavi sia i costi che non sono ancora stati incassati o pagati, ma hanno già avuto manifestazione economica nel corso dell’esercizio.
×

Informazione Importante

Utilizziamo i cookie per migliorare questo sito web. Puoi regolare le tue impostazioni cookie o proseguire per confermare il tuo consenso.