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ColpaDiAlfredo

Tnas, Lodo Conte, ecco le motivazioni: "Il ragionevole dubbio NON si applica alla giustizia sportiva"

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L'avv. Luca Longhi: "Lodo Conte, venuto meno il tema Mastronunzio. Carobbio ritenuto attendibile"

 

 

Redazione TuttoJuve

L'avvocato Luca Longhi commenta a caldo per TuttoJuve.com le le motivazioni del lodo Conte, appena pubblicate:

 

A pochi minuti dalla pubblicazione delle motivazioni del lodo arbitrale su Conte emesso dal TNAS si rendono opportune alcune primissime considerazioni a caldo.

Il Collegio arbitrale, in parziale accoglimento della domanda formulata dal sig. Conte, ha inflitto al medesimo la sanzione della squalifica sino all'8 dicembre 2012 per omessa denuncia di illecito sportivo ai sensi dell'art. 7, co. 7 CGS relativamente alla gara Albinoleffe-Siena del 29 maggio 2011.

La riduzione della pena si rivela, invero, in linea con la giurisprudenza sportiva in tema di omessa denuncia (cfr., ad es., c. Agroppi, Comunicato Ufficiale n. 6/C CAF, riunioni dal 21 al 28 agosto 1986), nonché con la stessa determinazione della pena che era stata definita in estate in sede di patteggiamento.

In particolare, è venuto meno il tema Mastronunzio, già alla base della decisione della Corte di Giustizia Federale, in quanto argomenti logici portati dal ricorrente e prove documentali hanno portato a concludere che il Mastronunzio non era stato messo fuori rosa per essersi rifiutato di partecipare alla commissione dell'illecito, ma perché infortunato in quel lasso temporale.

Viceversa, sono state ritenute attendibili le dichiarazioni di Carobbio, integralmente confermate poi da Stellini, allora membro dello staff tecnico del Siena.

Il Collegio arbitrale non è entrato nel merito della questione relativa all'applicazione in ambito sportivo dei principi del giusto processo di marca costituzionale, ma ha, nella circostanza, ribadito un principio peculiare dell'ordinamento sportivo in ordine al cd. standard probatorio, i.e. l'assenza della necessità di raggiungere la certezza dell'illecito al di là di ogni ragionevole dubbio.

Si potrebbe discutere in ordine alla compatibilità sistematico-ordinamentale di tale principio con il quadro costituzionale entro cui l'ordinamento sportivo pure si colloca, tuttavia lo stesso, ampiamente consolidato nella giurisprudenza (cfr. TNAS, lodo 23 giugno 2009, Ambrosino c. FIGC; TNAS, lodo 3 marzo 2011, Donato c. FIGC; TNAS, lodo 31 gennaio 2012, Saverino c. FIGC), appare conforme alle esigenze di economia processuale sottese alla giustizia sportiva.

Nella fattispecie, al di là del descritto dato probabilistico, il TNAS ha ritenuto ricorrere anche un'altra valutazione, basata sulla certezza del fatto della conoscenza dell'illecito da parte di Conte. Ed invero, come ammesso dalla stessa difesa di Conte, quest'ultimo avrebbe avuto conoscenza dell'illecito accaduto, in data 8 marzo 2012. La confessione di Stellini è datata 29 luglio 2012. Ne discende che il sig. Conte, anche a voler seguire la tesi sostenuta dalla difesa del medesimo, avrebbe omesso di denunciare, ai sensi dell'art. 7, co. 7 CGS, il fatto illecito una volta venutone a conoscenza, cioè, quanto meno, a far data dal giorno 8 marzo 2012.

Luca Longhi, Avvocato in Napoli

 

 

 

 

Sono stati depositati, presso il Tribunale di Arbitrato per lo Sport, i lodi arbitrali delle controversie di Antonio Conte e Angelo Alessio nei confronti della FIGC.

Dal sito ufficiale del Coni, ecco quello relativo ad Antonio Conte, :

Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport

Stadio Olimpico - Tribuna Tevere - Gate 37 - 1° piano - stanza 1.54

00135 Roma

tel. (+39) 06 3685 7801 (+39) 06 3685 7802 - fax (+39) 06 3272 3743

[email protected] - www.coni.it

Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport

presso il Coni

I L C O L L E G I O A R B I T R A L E

Prof. Avv. Massimo Zaccheo Presidente

Prof. Guido Calvi Arbitro

Avv. Enrico De Giovanni Arbitro

nominato ai sensi dell'art. 9 del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per

lo Sport

riunito in conferenza personale in Roma, presso la sede dell'arbitrato, in data 02 ottobre 2012 e 05

ottobre 2012 ha deliberato all'unanimità il seguente

L O D O A R B I T R A L E

nel procedimento di arbitrato n. 2605 promosso (con istanza prot. n. 2165 del 29 agosto 2012) da:

Antonio Conte, nato a Lecce (LE) il 31 luglio 1969, residente in Torino, Corso Vinzaglio n. 14,

rappresentato e difeso dagli avv.ti Giulia Bongiorno di Roma, Antonio de Renzis di Bologna e

Luigi Chiappero di Torino ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Torino,

via Vela 3, giusta delega rilasciata in calce alla istanza di arbitrato datata 29 agosto 2012

ricorrente

contro

Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), con sede in Roma, via Allegri n. 14, in persona

del dott. Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli ed

elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Panama 58, giusta delega in calce alla

memoria di costituzione del 4 settembre 2012

resistente

* * * * * * * * *

2

FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE

A. La controversia tra le parti

1. Con atto del 26 luglio 2012 (prot. n. 537/1075/pf11-12/SP/blp) la Procura Federale presso la

FIGC deferiva il sig. Conte, all'epoca dei fatti allenatore presso la società A.C. Siena s.p.a., e altri

(tra cui il vice-allenatore Angelo Alessio, il collaboratore tecnico Cristian Stellini, il preparatore dei

portieri Marco Savorani ed il preparatore atletico Giorgio D'Urbano) alla Commissione

Disciplinare Nazionale della FIGC (la "CDN") per rispondere della violazione dell'art. 7 comma 7

del Codice di giustizia sportiva della FIGC (il "CGS").

a. in relazione alla gara Novara-Siena del 1° maggio 2011, "per avere contravvenuto al

dovere di informare senza indugio la Procura federale, omettendo di denunciare i fatti integranti

illecito sportivo …, per come … appresi … nel corso della riunione tecnica pre-partita svoltasi

poche ore prima della gara in questione …";

b. in relazione alla gara Albinoleffe-Siena del 29 maggio 2011, "per avere omesso di

informare senza indugio la Procura federale, omettendo di denunciare i fatti integranti illecito

sportivo …, per come appresi quanto meno nel corso della riunione tecnica pre partita …".

2. Con decisione pubblicata nel C.U. n. 11/CDN del 10 agosto 2012, la CDN, ritenuta la

commissione degli illeciti addebitati, irrogava al sig. Conte la sanzione della squalifica di 10 mesi.

3. Contro la Decisione della CDN il Ricorrente, in data 14 agosto 2012, proponeva reclamo

alla Corte di Giustizia Federale (la "CGF"), chiedendo l'annullamento della sanzione o la sua

riduzione.

4. Con decisione del 22 agosto 2012, pubblicata con C.U. n. 29/CGF, la CGF, n parziale

riforma della decisione impugnata, proscioglieva il sig. Conte in relazione all'incolpazione relativa

alla gara di Novara-Siena del 01/05/2011 e rideterminava la sanzione, infliggendo la squalifica di

10 mesi in relazione alla gara Albinoleffe-Siena del 29/05/2011.

B. Il procedimento arbitrale

B.1 Lo svolgimento dell'arbitrato

5. Con istanza in data 29 agosto 2012, rivolta al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport

(il "TNAS") ai sensi degli art. 9 ss. del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di

Arbitrato per lo Sport, il Ricorrente dava avvio al presente arbitrato per contestare la Decisione

della CGF, chiedendo altresì, in via preliminare, l'abbreviazione dei termini procedurali nonché

l'emissione di un provvedimento cautelare di sospensione della sanzione inflitta con la Decisione e

designato quale arbitro il prof. Guido Calvi.

3

6. Il Presidente del TNAS, in data 29 agosto 2012, in accoglimento dell'istanza formulata dal

Ricorrente, disponeva la riduzione dei termini sia per la pronuncia del lodo che per il deposito di

risposta da parte della FIGC; allo stesso tempo, respingeva l'istanza cautelare presentata, "con

salvezza … della competenza a pronunciare sulla misura cautelare del Collegio arbitrale, giudice

naturale della controversia proposta".

7. Con memoria datata 04 settembre 2012, la FIGC si costituiva nel procedimento arbitrale

così avviato, chiedendo il rigetto di ogni istanza, anche cautelare e istruttoria, proposta dal

Ricorrente e designando quale arbitro l'avv. Enrico De Giovanni.

8. Gli arbitri designati dalle parti nominavano quale Presidente del Collegio Arbitrale il prof.

avv. Massimo Zaccheo, che, in data 07 settembre 2012, accettava l'incarico.

9. In data 21 settembre 2012, si teneva in Roma la prima udienza dell'arbitrato in cui il

Collegio Arbitrale invitava le parti alla discussione dell'istanza cautelare proposta dal sig. Conte. Il

Ricorrente chiedeva al Collegio di pronunciarsi su tale istanza unitamente al merito; la Resistente

non si opponeva. Il Collegio, con l'accordo delle parti, concedeva termine per il deposito di note

illustrative della documentazione depositata e delle istanze istruttorie e di replica e fissava una

successiva udienza per il tentativo di conciliazione e per l'eventuale trattazione.

10. Nei termini stabiliti all'udienza del 21 settembre 2012, il Ricorrente depositava in data 25

settembre 2012, una memoria e la Resistente depositava, in data 01 ottobre 2012, note autorizzate.

11. In data 02 ottobre 2012, si teneva la seconda udienza dell'arbitrato, rivelatosi infruttuoso

l'esperito tentativo di conciliazione, il Collegio Arbitrale invitava le parti alla discussione sulle

istanze istruttorie e sul merito della controversia. Il Ricorrente, riportandosi agli atti depositati,

insisteva per l'accoglimento delle richieste istruttorie già formulate. Infine, le parti, fermo restando

il termine al 07 ottobre 2012 per il deposito del dispositivo, autorizzavano il Collegio Arbitrale a

depositare il lodo completo della motivazione entro il 15 novembre 2012. All'esito dell'udienza, il

Collegio si riservava.

12. In data 05 ottobre 2012 veniva comunicato alle parti il dispositivo del presente lodo.

B.2 Le domande delle parti

a. Le domande del sig. Conte

13. Il Ricorrente nella propria istanza di arbitrato ha chiesto al Collegio Arbitrale di:

"a) accogliere l'istanza di sospensione della sanzione inflitta;

b) in via principale, annullare e/o dichiarare nulla l'impugnata decisione emessa dalla Corte

di Giustizia Federale;

4

c) in via subordinata, ridurre e/o commutare la sanzione inflitta dalla Corte di Giustizia

Federale;

d) in ogni caso, con il favore di spese di lite, onorari e competenze tutte, oltre IVA e CPA come

per legge".

14. In via istruttoria, il Ricorrente ha chiesto al Collegio Arbitrale di disporre l'escussione quali

testimoni dei sig.ri Mastronunzio, Causarano e Stellini sulle circostanze dedotte, reiterando tali

richieste istruttorie anche nella memoria depositata il 5 ottobre 2012.

b. Le domande della FIGC

15. Nella memoria di costituzione, depositata il 04 settembre 2012, la FIGC ha chiesto

"che, previo rigetto dell'istanza cautelare e disattesa ogni richiesta anche istruttoria, il ricorso

avversario venga respinto nel merito. Con ogni conseguente pronuncia anche in ordine alla

rifusione delle spese di lite ed ai diritti amministrativi versati".

16. Nelle note autorizzate depositate il 01 ottobre 2012, poi, la Ricorrente ha chiesto, in punto

istruttoria:

"a) in via principale, il rigetto delle richieste istruttorie avversarie perché non rilevanti ai fini del

decidere …;

b) in via subordinata, l'ammissione della prova per testi nei limiti e nei sensi indicati nel

presente scritto difensivo".

B.3 La posizione delle parti

a. La posizione del sig. Conte

17. Il Ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia, della

sanzione inflittagli con la Decisione della CGF, sviluppando, in fatto e in diritto, un molteplice

ordine di argomenti a sostegno delle proprie istanze.

Il sig. Conte, in via preliminare ha formulato istanza cautelare ai sensi dell'art. 23 del Codice

TNAS, deducendo che qualora la sanzione irrogata non venisse immediatamente sospesa, sussiste

il pericolo di un grave ed irreparabile danno all'attività professionale svolta dallo stesso, un

insanabile pregiudizio alla formazione della Juventus, attualmente da lui stesso allenata, nonché un

danno all'immagine, attesa la rilevanza mediatica della sanzione subita.

18. Nel merito, il Ricorrente ha argomentato quattro articolati motivi di contestazione della

Decisione della CGF.

19. Con il primo motivo, il Ricorrente ha dedotto la "omessa, insufficiente e contraddittoria

motivazione del provvedimento impugnato in ordine all'affermazione di responsabilità di Antonio

Conte", indicando che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Decisione della CGF, risulta che il

sig. Conte non si è reso responsabile di alcuna omissione, non avendo mai avuto conoscenza di

5

presunti accordi per alterare la gara tra Albinoleffe e Siena. In particolare, nella motivazione della

Decisione della CGF del 22 agosto 2012 sono state valutate in modo contraddittorio le dichiarazioni

del sig. Carobbio. Sul punto, il Ricorrente illustra che (a) il sig. Carobbio sarebbe soggettivamente

inattendibile; (b) le dichiarazioni di Carobbio sarebbero estremamente tardive; © il sig. Carobbio

avrebbe propensione a mentire; (d) le dichiarazioni del sig. Gervasoni e del sig. Carobbio sarebbero

tra loro contrastanti; (e) il sig. Carobbio avrebbe avuto ragioni di grave risentimento verso la

dirigenza del Siena; (f) il sig. Carobbio avrebbe nutrito risentimento verso il sig. Conte; (g) le

dichiarazioni rese dal sig. Carobbio in riferimento a Novara-Siena, sarebbero state smentite dalle

stesse persone da lui citate.

20. Con il secondo motivo, il Ricorrente ha dedotto la "violazione o falsa applicazione dell'art.

7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva". A tal proposito, il Sig. Conte afferma che non

sarebbe stato provato "il presupposto della "conoscenza" dal quale non può mai ovviamente

prescindersi per l'applicabilità della fattispecie di omessa denuncia ex art. 7 C.G.S.": l'omessa

denuncia è stata argomentata dalla CGF "essenzialmente sull'argomento "Mastronunzio" ed è,

pertanto, priva di qualsivoglia elemento probatorio. A dire del Ricorrente, infatti, venendo meno il

tema Mastronunzio, la decisione della Corte di Giustizia Federale merita una riforma con pieno

proscioglimento del sig. Conte anche con riguardo all'omessa denuncia per Albinoleffe-Siena.

21. Con il terzo motivo, il Ricorrente ha denunciato la "violazione dei principi del "giusto

processo" (art. 111 Cost.), nonché di giustizia sportiva dettati dal C.O.N.I.". A dire del Ricorrente,

infatti, le dichiarazioni del sig. Carobbio, su cui, essenzialmente, è stata fondata la responsabilità del

sig. Conte, sono state assunte al di fuori del contraddittorio tra le parti e senza alcuna possibilità di

esame da parte della difesa, in palese violazione del principio fondamentale del diritto alla difesa,

imposto anche nell'ordinamento sportivo.

22. Con il quarto motivo, in via subordinata, il Ricorrente ha dedotto la "evidente incongruità e

manifesta sproporzione della sanzione inflitta ad Antonio Conte". Sul punto, il Ricorrente ha

rilevato che "la Corte - pur avendo prosciolto il sig. Conte dall'incolpazione relativa alla gara

Novara Siena dell'01.05.2011 - ha rideterminato la sanzione per la contestazione superstite

applicando la squalifica di ben 10 mesi in relazione ad un unico episodio", andando oltre la

valutazione operata in primo grado dalla C.D.N. e, pertanto, la sanzione deve essere rideterminata.

23. Sul piano istruttorio, poi, il Ricorrente ha chiesto di assumere la testimonianza dei sig.ri

Salvatore Mastronunzio, Andrea Causarano e Cristian Stellini.

b. La posizione della FIGC

24. La Resistente ha contestato le domande, cautelari e di merito, svolte in questo arbitrato dal

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sig. Conte, di cui chiede il rigetto, non sussistendo, tra le altre cose, i requisiti di gravità e

irreparabilità del danno paventato a cui la concessione di una misura cautelare è subordinata.

25. La Resistente, nel merito, ha contestato le argomentazioni del Ricorrente, sottolineando, in

via preliminare, come la lettura della Decisione della CGF renda evidente che la Corte di Giustizia,

pur chiamata a pronunciarsi su un addebito di omessa denuncia, avrebbe ravvisato nel

comportamento del sig. Conte gli estremi di una più grave figura di illecito disciplinare. Pertanto,

fermo restando che il sig. Conte è stato sanzionato per omessa denuncia, l'affermazione di

responsabilità pronunciata a carico dello stesso, non può che essere analizzata alla luce di quello

scenario di riferimento delineato dai giudici sportivi d'appello "ad integrazione e chiarimento della

ritenuta consapevolezza dell'illecito" da parte del Ricorrente, relativamente alla gara Albinoleffe-

Siena.

26. La Resistente ha contestato, inoltre, le deduzioni del Ricorrente circa l'inattendibilità delle

dichiarazioni del sig. Carobbio in merito sia all'incontro Novara-Siena che anche all'incontro

Albinoleffe-Siena. La FIGC ha sottolineato, infatti, che la Corte di Giustizia ha avuto un approccio

garantistico e rispettoso delle istanze della difesa, avendo - correttamente e, quindi, lungi dall'essere

indice di incoerenza argomentativa - fatto affidamento sulle dichiarazioni di Carobbio solo quando

queste sono risultate, "all'esito dell'attività di riscontro intrinseco ed estrinseco, conciliabili con il

restante quadro delle risultanze istruttorie acquisite agli atti del procedimento".

27. A tal riguardo, a dire della Resistente, sono del tutto implausibili i supposti motivi di

risentimento personale, che avrebbero indotto il sig. Carobbio a rendere le dichiarazioni accusatorie

nei confronti del sig. Conte. Secondo la FIGC, infatti, le dichiarazioni del Carrobbio sono

confermate da molteplici riscontri provenienti da altre fonti che consentono di verificarne

l'attendibilità.

28. Ciò, a dire della Resistente, confermerebbe l'indubbia conoscenza da parte del sig. Conte

dell'illecito e, pertanto, la sussistenza di una sua responsabilità almeno per l'omessa denuncia, per

la quale è stato sanzionato, se non anche di una sua responsabilità per concorso attivo nella

consumazione dell'illecito.

29. Alla luce di tali considerazioni, alla Resistente appaiono del tutto infondate le doglianze del

Ricorrente circa la misura della sanzione inflitta. A dire della FIGC, infatti, i dubbi di un eventuale

concorso attivo del sig. Conte nella ideazione e nell'attuazione dell'illecito, la gravità

dell'infrazione commessa e la posizione apicale rivestita dal Ricorrente nello spogliatoio del Siena,

giustificano la sanzione irrogata dalla CGF, apparendo, dunque, inconsistenti gli assunti del

Ricorrente in merito ad un automatico rapporto di corrispondenza aritmetica tra il numero degli

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addebiti posti a fondamento dell'affermazione di responsabilità e il relativo trattamento

sanzionatorio.

30. La Resistente, inoltre, ritiene irrilevanti, nel quadro del presente arbitrato i vizi

procedimentali denunciati dal sig. Conte, in quanto il giudizio di fronte ad un organo TNAS ha

carattere pienamente devolutivo. Comunque, tali vizi non sussisterebbero, poiché non possono

essere automaticamente trasposti nell'ordinamento sportivo principi affermati in relazione al

processo penale.

31. Da ultimo, la Resistente si oppone alle richieste istruttorie dedotte dal sig. Conte, in quanto

inammissibili, irrilevanti, nonché riferite a circostanze che possono essere accertate

documentalmente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A. Sul merito della controversia

A.1 Sulla violazione addebitata al sig. Conte

1. Il sig. Conte è stato ritenuto responsabile dalla CGF della violazione prevista dall'art. 7

comma 7 CGS per avere omesso di denunciare fatti integranti un illecito sportivo in relazione alla

gara Albinoleffe-Siena del 29 maggio 2011.

2. Il Ricorrente contesta recisamente la decisione della CGF sia con riguardo alla conoscenza

del fatto illecito accaduto (presupposto indefettibile per l'applicazione dell'art. 7, comma 7 CGS)

sia con riguardo alla misura della sanzione irrogatagli.

3. Con riferimento al profilo della responsabilità il Ricorrente si duole, in primo luogo, della

contraddizione in cui sarebbe incorsa la CGF per aver valorizzato alcune risultanze istruttorie,

raccolte nella fase endo-federale, che al contrario avrebbero dovuto condurre l'Organo Giudicante

ad escludere di per sé l'applicazione del richiamato art. 7, comma 7 CGS e dunque la responsabilità

del signor Antonio Conte, anche avuto riguardo alle garanzie procedurali (che Conte ritiene

violate), al cui rispetto è condizionato lo svolgimento di un "giusto processo". In secondo luogo, la

difesa del ricorrente si duole che la responsabilità del signor Antonio Conte sia stata accertata dalla

CGF ad esito della deposizione di un teste soggettivamente inaffidabile, e comunque sulla scorta di

dichiarazioni da questi rese, oggettivamente contradditorie. In terzo luogo, il ricorrente lamenta

l'errata valutazione di elementi di prova (considerati decisivi), invece smentiti dalle risultanze

documentali prodotte nel corso di questo giudizio (l'argomento Mastronunzio).

4. Questo Collegio, in via preliminare, e sotto un profilo metodologico, ritiene di non doversi

discostare dalla copiosa giurisprudenza di questo Tribunale sia in ordine ai poteri attribuiti

8

all'organo giudicante, sia soprattutto allo standard probatorio richiesto ai fini della valutazione della

responsabilità di un tesserato. Non sembra opportuno svolgere un'ampia trattazione ricostruendo i

numerosi precedenti e le massime che sostengono i principi affermati; basterà semplicemente

richiamare alcune decisioni, quali il lodo del 2 maggio 2012, Atalanta c. FIGC (sul potere

dell'organo giudicante) e i lodi 23 giugno 2009, Ambrosino c. FIGC; 26 agosto 2009, Fabiani c.

FIGC; 3 marzo 2011, Donato c. FIGC; 31 gennaio 2012, Saverino c. FIGC; 2 aprile 2012 (sullo

standard probatorio).

Al riguardo si dirà semplicemente, in estrema sintesi, che, in ordine ai poteri dell'organo giudicante,

il procedimento TNAS ha natura pienamente devolutiva: infatti il Codice TNAS conferisce

all'arbitro un potere di riesame integrale del merito della controversia, limitato solo dal rispetto del

principio della domanda e dai quesiti proposti dalle parti, o dalla clausola compromissoria sulla

quale i suoi poteri sono di volta in volta fondati. Sotto il profilo probatorio per affermare la

responsabilità di un incolpato di una violazione disciplinare sportiva non occorre la certezza

assoluta della commissione dell'illecito né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel

diritto penale, risultando invece sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di

indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza sulla

commissione dell'illecito; siffatto standard probatorio è previsto, nell'ordinamento sportivo, in

materia di violazione delle norme anti-doping, con previsione che appare ragionevolmente

applicabile anche alle violazioni disciplinari.

5. In ordine logico, dunque, il Collegio è tenuto a verificare se gli elementi di prova raccolti

consentano di ritenere, secondo lo standard probatorio indicato, integrata la fattispecie di cui all'art.

7, 7 comma CGS, al fine dell'affermazione della responsabilità del sig. Conte.

6. L'indagine ha in primo luogo ad oggetto la condotta tenuta dal sig. Conte nel caso concreto.

A tal fine, l'accertamento del Collegio deve fondarsi non già sulla posizione ricoperta dal ricorrente

nell'ambito del sodalizio sportivo, ma sulla oggettiva commissione di un fatto illecito, di cui il

Conte abbia percepito soggettivamente l'antigiuridicità.

In ordine al primo profilo è provato –e non è revocabile in dubbio- che un fatto illecito sia stato

commesso.

In ordine al secondo, ad avviso del Collegio, l'accertamento circa la consapevolezza del Conte sulla

avvenuta realizzazione di un fatto illecito non può trarsi dalla posizione che egli ricopriva

all'interno del sodalizio sportivo perché altrimenti la eventuale sanzione del medesimo troverebbe

fondamento in una nuova ipotesi di responsabilità oggettiva, ulteriore e diversa rispetto a quelle

previste dall'ordinamento sportivo. Poiché tuttavia le ipotesi di responsabilità oggettiva sono

9

tassative, non può fondarsi un giudizio di colpevolezza sul semplice presupposto dell'omessa

denuncia di un illecito cui partecipino calciatori della squadra allenata dal Conte, per il solo fatto

che egli ne era, all'epoca, l'allenatore. E' dunque indispensabile abbandonare questo itinerario e

percorrere altra e diversa via che, alla luce degli elementi probatori acquisiti, accerti l'eventuale

responsabilità diretta e personale del Conte.

7. Muovendo da questo assunto, il Collegio non valuta necessario procedere al riesame del

merito della controversia, sebbene sia in astratto dotato di siffatto potere. Le prove raccolte nel

corso del procedimento endofederale consentono infatti di assumere una decisione consapevole

senza procedere nuovamente all'audizione di testimoni già sentiti nel corso di quella fase ed alcuni

anche nel corso delle indagini preliminari svoltesi davanti alla Procura della Repubblica di

Cremona.

Così con il teste sig. Salvatore Mastronunzio che il Collegio non ritiene necessario ascoltare per una

pluralità di ragioni: perché, contrariamente alla motivazione assunta dalla CGF, il Collegio

considera del tutto marginale la vicenda che lo ha riguardato; perché argomenti logici portati dal

ricorrente e le prove documentali offerte dal medesimo nel corso di questo procedimento (la

documentazione medica prodotta dal Ricorrente) portano a concludere che il Mastronunzio non era

stato messo fuori rosa per essersi rifiutato di partecipare alla commissione dell'illecito, ma perché

infortunato in quel lasso temporale.

Quanto poi a Carobbio, il Collegio valuta superfluo ascoltare nuovamente un soggetto già inteso

due volte dalla Procura federale e una volta dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale di

Cremona. Peraltro, la richiesta di audizione è stata formulata dalla FIGC e singolarmente non dal

ricorrente.

Quanto infine a Stellini questi ha "confessato" il fatto a lui attribuito e l'unico accertamento

possibile avrebbe potuto riguardare esclusivamente l'avvenuta comunicazione o meno a Conte

dell'accaduto. Tuttavia, per quanto appresso, tale accertamento si rivela anch'esso del tutto

superfluo.

8. Nel merito allora occorre muovere dall'assunto che gli organi disciplinari, nel procedimento

endofederale, abbiano considerato responsabile il sig. Conte a norma dell'art.7, 7 comma CGS,

sulla base delle dichiarazioni del sig. Carobbio, dalle quali emergerebbe la conoscenza del fatto e la

consapevolezza dell'illecito dell'odierno ricorrente dell'organizzazione di un illecito sportivo. Il

Ricorrente contesta, con ferma determinazione, l'attendibilità del sig. Carobbio e ne pone in luce

alcuni aspetti contraddittori.

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9. A tal proposito, il Collegio, pur prendendo atto di alcune contraddizioni in cui è incorso il

teste nelle diverse deposizioni, non ritiene che le dichiarazioni rese da quest'ultimo siano il frutto di

un accanimento perpetrato da questi a danno del Conte. Depongono in tal senso non solo la

sostanziale convergenza delle diverse deposizioni, ma anche la difficoltà di accedere all'argomento

per cui ragioni contingenti e di ordine psicologico (quale la vicenda della nascita del figlio di

Carobbio e il pagamento dell'ostetrica) possano essere la ragione determinante di una falsa

deposizione, resa non tanto davanti agli organi federali, quanto davanti alla Procura della

Repubblica del Tribunale di Cremona. Per di più corrobora questo assunto la decisione della difesa

del ricorrente che, da un lato, ha tentato in ogni modo di dimostrare l'inattendibilità del Carobbio, e,

dall'altro lato, non ha ritenuto di articolare capitoli di prova rivolti al medesimo Carobbio per una

nuova e diversa deposizione davanti a questo Tribunale. Né tantomeno, a fronte della richiesta della

FIGC, di ascoltare nuovamente il teste, il ricorrente si è associato alla richiesta.

Sulla base di questi elementi il Collegio non ha elementi oggettivi per valutare inattendibile le

dichiarazioni rese dal Carobbio, anche alla luce del principio dell'ordinamento sportivo in ordine

alla assenza di necessità di raggiungere la certezza al di là di ogni ragionevole dubbio.

10. Le dichiarazioni di Carobbio, almeno con riguardo alla commissione dell'illecito, sono state

integralmente confermate dal sig. Stellini, membro dello staff tecnico del Siena. Questi, dopo aver

negato, nella dichiarazione al Procuratore Federale dell'8 marzo 2012, ogni intesa volta a favorire

l'Albinoleffe, nonché di aver chiesto a Carobbio di contattare i giocatori di quest'ultima compagine

per prendere accordi relativi alla gara di ritorno, con una comunicazione indirizzata al Procuratore

Federale, datata 29 luglio 2012, resa allo scopo di esporre "tutta la completa verità", ha ritrattato

completamente, ammettendo i fatti invece indicati dal medesimo Carobbio.

11. La confessione di Stellini assume, peraltro, una diversa valenza anche sotto altro profilo. Se

è vero che il Conte non può esser ritenuto responsabile per fatti commessi dai calciatori del Siena

perché loro allenatore, parzialmente diversa è la sua posizione con riguardo alla confessione di

Stellini. Questi era, all'epoca dei fatti, uno dei più stretti collaboratori del sig. Conte, essendo

inserito nello staff tecnico da questi diretto. In via presuntiva, pare allora decisamente più logico,

per il contesto organizzativo in cui lo Stellini era inserito, ritenere che egli abbia informato

dell'accaduto il Conte piuttosto che il contrario. Anche qui, applicando il principio della assenza di

necessità di raggiungere la certezza al di là di ogni ragionevole dubbio, in un giudizio comparativo

tra le due ipotesi l'una pare più probabile e plausibile dell'altra.

12. Accanto alle valutazioni probabilistiche, sempre con riferimento alla confessione di Stellini,

se ne aggiunge altra, non più fondata sul principio richiamato, ma basata sulla certezza del fatto.

11

Come è noto la confessione di Stellini ha avuto ad oggetto la sua partecipazione al fatto illecito, non

anche la conoscenza del medesimo da parte di Conte. La prova articolata avrebbe forse consentito a

questo Collegio di accertare se il ricorrente avesse avuto o meno conoscenza di quel fatto. Tuttavia,

ad un più attento esame, ed almeno per il capo di incolpazione ascrittogli, quel accertamento è - ad

avviso del Collegio - del tutto superfluo per almeno due decisive ragioni: la prima è di ordine logico

e riguarda proprio la confessione di Stellini. Questi, infatti, sino al marzo 2012, ha condiviso con

Conte lo stesso itinerario sportivo (trasferendosi con lui alla Juventus, inserito nello staff tecnico) e

processuale, almeno sino alla sua confessione. Ebbene, proprio la confessione, che determina una

frattura con la precedente impostazione processuale sino ad allora identica a quella di Conte, toglie

ogni dubbio residuo sulla attendibilità delle dichiarazioni rese dal teste Carobbio; e ciò proprio in

virtù della convergenza tra queste e la confessione di Stellini.

La seconda ragione è invece testuale: come ammesso dalla stessa difesa di Conte, quest'ultimo

avrebbe avuto conoscenza dell'illecito accaduto in data 08 marzo 2012. La confessione di Stellini è

datata 29 luglio 2012. Ne discende che il sig. Conte, anche a voler seguire la tesi sostenuta dalla

difesa del medesimo, avrebbe omesso di denunciare, ai sensi dell'art.7, comma 7, il fatto illecito

una volta venutone a conoscenza, cioè, quanto meno, a far data dal giorno 08 marzo 2012.

13. La responsabilità del sig. Conte va dunque confermata con consequenziale rigetto della

domanda, proposta dal Ricorrente in via principale, volta ad ottenere l'integrale riforma della

decisione della CGF.

A.2 Sulla misura della sanzione

14. Con un motivo di impugnazione fatto valere in via subordinata, il Ricorrente contesta

l'entità della sanzione, ritenuta incongrua, e ne chiede la rideterminazione.

15. Il Collegio ritiene che tale domanda meriti accoglimento.

16. Sul punto, il Collegio valuta eccessiva, a fronte delle violazioni di cui il sig. Conte è stato

ritenuto responsabile, la sanzione inflittagli dalla CGF, anche in considerazione del venir meno di

uno dei fondamenti su cui la sanzione della CGF risulta fondata, cioè il "tema Mastronunzio".

17. Ne discende che la domanda proposta dal Ricorrente in via subordinata vada accolta. La

sanzione inflitta dalla CGF va ridotta con una squalifica fino al 08 dicembre 2012.

B. Sulle istanze cautelari

Alla luce di quanto precede, rimangono assorbite le richieste cautelari dedotte dalle parti.

C. Sulle spese

12

In considerazione dell'accoglimento solo parziale del ricorso presentato dal sig. Conte, appare equo

al Collegio disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite e porre le spese arbitrali, per

onorari e spese del Collegio Arbitrale a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuno.

Considerata l'importanza, la particolare complessità e l'urgenza delle questioni trattate, che hanno

determinato un rilevante impegno per l'organo giudicante, il Collegio liquida in Euro 6.000,00 gli

onorari del Collegio Arbitrale.

P.Q.M.

Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa

ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:

1. Respinge la domanda principale formulata con istanza di arbitrato prot. n. 2165 del 29 agosto

2012 dal Sig. Antonio Conte.

2. In parziale accoglimento della domanda subordinata formulata con istanza di arbitrato prot. n.

2165 del 29 agosto 2012 dal Sig. Antonio Conte infligge al medesimo la sanzione della squalifica

sino all'8 dicembre 2012.

3. Dichiara assorbita ogni altra domanda, anche di carattere istruttorio.

4. Dichiara integralmente compensate le spese del giudizio.

5. Pone a carico di ciascuna delle parti nella misura del 50% gli onorari del Collegio arbitrale,

liquidati come in parte motiva, con il vincolo di solidarietà.

6. Pone a carico delle parti nella misura del 50%, il pagamento dei diritti amministrativi.

7. Dichiara incassati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati

dalle parti.

Così deliberato all'unanimità in data 5 ottobre 2012 e sottoscritto in numero di tre originali

nel luogo e nella data indicate.

F.to Massimo Zaccheo

F.to Guido Calvi

F.to Enrico De Giovanni

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mi sono messo a leggere un pò ma un avvocatino che ci spiega un pò non c'è? non è che si capisca tanto per noi comuni ignoranti in merito alla giustizia.....

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Veramente assurde queste motivazioni. La farsa è conclusa. Sono motivazioni assurde, ridicole, basate su semplici supposizioni. Basandosi su di esse, si può concludere che Conte è innocente; si conferma ancora una volta che non esistono prove e si è voluto condannare Conte perchè allenatore della Juve.

Ma la Juve sta dimostrando che è più forte di qualsiasi ingiustizia; tutti ci guardano il c...o e così sarà per molto tempo... con Conte o senza Conte....

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Brevemente.. Per quanto ho capito.

 

La storia mastonunzio non interessa

Carobbio, nonostante si sia contraddetto in qualche circostanza, è attendibile.

Stellini era un collaboratore stretto di conte e poiché La premessa è "che vige Il principio dell'assenza dell'assoluta necessità di raggiungere La certezza al di là di ogni ragionevole dubbio" e presumibile che conte sapesse

 

lo stesso conte ha dichiarato di aver saputo da stellini dell'illecito l'8 marzo 2012 e non avendo denunciato ( cosa mi chiedo, dato che ormai era di dominio pubblico) non è stato possibile accertare se conte sapesse o meno

 

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Pippo non e' credibile

Masronunzio non conta una masturbazione

Ma Conte doveva sapere e si becca fino allì8 dic.

:bravo :bravo :bravo Applausi.

Ps:Letto solo in parte.Troppo lungo con nome, cognome ,Nascita......e quanti peli hanno nel koolo.

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In pratica, squalificato perche' l' ammissione di Stellini ha reso Carobbio credibile. Inoltre il mister avrebbe appreso della tentata combine l' 8 marzo 2012, quando Stellini ha confessato l' illecito il 29 luglio confermando le parole di Carobbio, egia' il giorno dopo avrebbe dovuto denunciarlo?

 

Insomma un bel casino... un imbroglio, ovviamente.

 

Comunque andate a * tutti quanti, siamo primi in classifica nonostante i vostri imbrogli , giudici tifosi di *! E presto Antonio tornera', manca poco.Ciao *!

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Lodo (!!!) Conte per la persona che è, per quello che ci ha fatto e farà vincere, e perché è anche riuscito a non uccidere ancora nessuno...

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togliete quella spazzatura giuridica .stomale e sostituitela con questa...

 

 

L'avv. Luca Longhi: "Lodo Conte, venuto meno il tema Mastronunzio. Carobbio ritenuto attendibile"

 

 

Redazione TuttoJuve

L'avvocato Luca Longhi commenta a caldo per TuttoJuve.com le le motivazioni del lodo Conte, appena pubblicate:

 

A pochi minuti dalla pubblicazione delle motivazioni del lodo arbitrale su Conte emesso dal TNAS si rendono opportune alcune primissime considerazioni a caldo.

Il Collegio arbitrale, in parziale accoglimento della domanda formulata dal sig. Conte, ha inflitto al medesimo la sanzione della squalifica sino all'8 dicembre 2012 per omessa denuncia di illecito sportivo ai sensi dell'art. 7, co. 7 CGS relativamente alla gara Albinoleffe-Siena del 29 maggio 2011.

La riduzione della pena si rivela, invero, in linea con la giurisprudenza sportiva in tema di omessa denuncia (cfr., ad es., c. Agroppi, Comunicato Ufficiale n. 6/C CAF, riunioni dal 21 al 28 agosto 1986), nonché con la stessa determinazione della pena che era stata definita in estate in sede di patteggiamento.

In particolare, è venuto meno il tema Mastronunzio, già alla base della decisione della Corte di Giustizia Federale, in quanto argomenti logici portati dal ricorrente e prove documentali hanno portato a concludere che il Mastronunzio non era stato messo fuori rosa per essersi rifiutato di partecipare alla commissione dell'illecito, ma perché infortunato in quel lasso temporale.

Viceversa, sono state ritenute attendibili le dichiarazioni di Carobbio, integralmente confermate poi da Stellini, allora membro dello staff tecnico del Siena.

Il Collegio arbitrale non è entrato nel merito della questione relativa all'applicazione in ambito sportivo dei principi del giusto processo di marca costituzionale, ma ha, nella circostanza, ribadito un principio peculiare dell'ordinamento sportivo in ordine al cd. standard probatorio, i.e. l'assenza della necessità di raggiungere la certezza dell'illecito al di là di ogni ragionevole dubbio.

Si potrebbe discutere in ordine alla compatibilità sistematico-ordinamentale di tale principio con il quadro costituzionale entro cui l'ordinamento sportivo pure si colloca, tuttavia lo stesso, ampiamente consolidato nella giurisprudenza (cfr. TNAS, lodo 23 giugno 2009, Ambrosino c. FIGC; TNAS, lodo 3 marzo 2011, Donato c. FIGC; TNAS, lodo 31 gennaio 2012, Saverino c. FIGC), appare conforme alle esigenze di economia processuale sottese alla giustizia sportiva.

Nella fattispecie, al di là del descritto dato probabilistico, il TNAS ha ritenuto ricorrere anche un'altra valutazione, basata sulla certezza del fatto della conoscenza dell'illecito da parte di Conte. Ed invero, come ammesso dalla stessa difesa di Conte, quest'ultimo avrebbe avuto conoscenza dell'illecito accaduto, in data 8 marzo 2012. La confessione di Stellini è datata 29 luglio 2012. Ne discende che il sig. Conte, anche a voler seguire la tesi sostenuta dalla difesa del medesimo, avrebbe omesso di denunciare, ai sensi dell'art. 7, co. 7 CGS, il fatto illecito una volta venutone a conoscenza, cioè, quanto meno, a far data dal giorno 8 marzo 2012.

Luca Longhi, Avvocato in Napoli

 

dicevo che era una porcata e così è stato.

l'attendibilità del maiale carobbio è stata usata ad personam proprio come farsopoli 06 .stomale

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un riassuntino? :d

stellini ammette albinoleffe-siena=carobbio su quella partita dice il vero=conte non poteva non sapere.

poi la perla:

 

Sulla base di questi elementi il Collegio non ha elementi oggettivi per valutare inattendibile le

dichiarazioni rese dal Carobbio, anche alla luce del principio dell’ordinamento sportivo in ordine

alla assenza di necessità di raggiungere la certezza al di là di ogni ragionevole dubbio.

 

In via presuntiva, pare allora decisamente più logico,

per il contesto organizzativo in cui lo Stellini era inserito, ritenere che egli abbia informato

dell’accaduto il Conte piuttosto che il contrario. Anche qui, applicando il principio della assenza di

necessità di raggiungere la certezza al di là di ogni ragionevole dubbio, in un giudizio comparativo

tra le due ipotesi l’una pare più probabile e plausibile dell’altra.

 

 

 

 

in pratica:non ci sono prove e non servono,non si sa quanto sia attendibile chi accusa,ma siccome secondo noi del collegio è più plausibile che stellini ti avesse detto qualcosa,secondo noi sei colpevole.

una comica senza fine.

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tutte cose che già si sapevano. ora però sono ufficiali le non motivazioni che hanno portato alla squalifica del mister.

Complimenti alla federazione .ok

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Brevemente.. Per quanto ho capito.

 

La storia mastonunzio non interessa

Carobbio, nonostante si sia contraddetto in qualche circostanza, è attendibile.

Stellini era un collaboratore stretto di conte e poiché La premessa è "che vige Il principio dell'assenza dell'assoluta necessità di raggiungere La certezza al di là di ogni ragionevole dubbio" e presumibile che conte sapesse

 

lo stesso conte ha dichiarato di aver saputo da stellini dell'illecito l'8 marzo 2012 e non avendo denunciato ( cosa mi chiedo, dato che ormai era di dominio pubblico) non è stato possibile accertare se conte sapesse o meno

 

quindi anche noi, visto che la notizia era di dominio pubblico, siamo passibili di omessa denuncia!!! Cavolo...chissà per quanti mesi non potrò giocare a calcetto...

M_O_R_T_A_C_C_I LORO!!!!!!!!!!!!!!

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In sintesi il patteggiamento di Stellini ha inguaiato Conte molto più delle parole di Carobbio.

Se Stellini non avesse patteggiato, Conte non sarebbe stato condannato.

La decisione sul patteggiamento di massa a vari livelli, suggerita dagli avvocati, è stato un autogol decisivo.

Penso che questo spieghi anche la cacciata di Briamonte dal CdA e dal collegio difensivo.

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vabeh quindi hanno condannato due innocenti grazie ad un testimone credibile con chi pare a loro... qua ragazzi se non si prendono provvedimenti continueranno a mettercelo dove non batte il sole... e sono gia' 2. ogni 6 anni, ciclica.. maledetti.

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