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phoenix

La Stampa, M. Messeri (avvocato esperto di diritto sportivo): «La criminalità non c’entra. Alla giustizia sportiva bastano i contatti con gli ultrà»

Post in rilievo

ancora una volta la "giustizia sportiva" conta solo quando di mezzo c'e' la Juve. E questi signori di Napoli sinceramente hanno rotto i maroni. Ma mi chiedo, e mai possibile che una società come la nostra con alle spalle un colosso come la EXOR la debba prendere sempre in quel posto? Che si sveglino cavolo!! Qui ci vogliono i migliori avvocati a disposizione, bisogna deferire la FIGC, fare qualcosa... e pagate i migliori avvocati a disposizione, non i Chiappero, che nel interogatorio sembrava uno scolaro
purtroppo quelli sono impegnati per le marachelle di Lapo

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non è una baggianata..... ho letto il codice.... i contatti tra dirigenza e tifosi son ben regolamentati e chi viola queste regole è soggetto a sanzioni...... se poi qualcuno ci ha ricamato sopra paventando scenari da film degli anni 30 allora è un altro paio di maniche

mi sa che hai ragione..è stata una grave leggerezza di Agnelli,ovvio che poi tutto il resto sia stato ricamato ad arte da giornalai e media cialtroni..

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E in tutto qsto l'unica che non viene mai menzionata é la sfinter, strano come riescano a defilarsi anche questa volta, il duo tronchetto_moratto sta dirigendo le fila di qsta nuova farsa, e poi a Napoli con la camorra nei tribunali, problema ben più grave si interessano al bagarinaggio in altra città....

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... non ho davvero capito quali fossero le colpe, da un punto di vista giuridico, di Agnelli nel "regalare" biglietti agli ultras.

Se le poteva incontrare e se sono in libertà ancora oggi, allora per le leggi dello Stato italiano sono soggetti "innocenti".

E poi, deve essere l'atto compiuto tra le parti ad essere criminoso.

Se nel mondo politico dovessero finire sotto inchiesta tutti coloro che hanno semplicemente salutato una persona magari anche condannata dalla giustizia, svuoteremmo interamente Camera e Senato.

 

L'articolo 12 del codice di giustizia sportivo della FIGC che menziona l' avvocato dice questo:

 

Art. 12 Prevenzione di fatti violenti

 

1. Alle società è fatto divieto di contribuire, con interventi finanziari o con altre utilità, alla costituzione e al mantenimento di gruppi, organizzati e non, di propri sostenitori, salvo quanto previsto dalla legislazione statale vigente.

 

2. Le società sono tenute all’osservanza delle norme e delle disposizioni emanate dalle pubbliche autorità in materia di distribuzione al pubblico di biglietti di ingresso, nonché di ogni altra disposizione di pubblica sicurezza relativa alle gare da esse organizzate.

 

3. Le società rispondono per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei a offendere, di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza o che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale.

 

4. Prima dell'inizio della gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico della società in conseguenza del compimento da parte dei sostenitori di fatti violenti, anche se commessi fuori dello stadio. L’inosservanza della presente disposizione è sanzionata ai sensi della lettera b) dell’art. 18, comma 1.

 

5. Le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei propri dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all’art. 1 bis, comma 5, che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti di violenza o ne costituiscano apologia. La responsabilità delle società concorre con quella del singolo dirigente, tesserato, socio e non socio di cui all’art. 1 bis comma 5.

 

6. Per la violazione del divieto di cui al comma 1, si applica la sanzione dell’ammenda nelle seguenti misure: ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie A, ammenda da € 6.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie B, ammenda da € 3.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie C; nei casi di recidiva è imposto inoltre l’obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse. Per le violazioni di cui ai commi 2 e 3, si applica la sanzione dell’ammenda nelle misure indicate al precedente capoverso; nei casi più gravi, da valutare in modo particolare con riguardo alla recidiva, sono inflitte, congiuntamente o disgiuntamente in considerazione delle concrete circostanze del fatto, anche le sanzioni previste dalle lettere d), e), f) dell’art. 18, comma 1.

 

Per le violazioni di cui al comma 5, si applica la sanzione dell’ammenda con diffida nelle misure indicate al capoverso 1 del presente comma; in caso di recidiva specifica è inflitta inoltre la squalifica del campo. Ai soggetti appartenenti alla sfera professionistica, nei casi più gravi, oltre all’ammenda si applicano anche le sanzioni di cui alle lettere f), g), h) dell’art. 19, comma 1. Per le violazioni di cui al presente articolo, ai dirigenti, tesserati delle società, soci e non soci di cui all’art. 1 bis, comma 5 si applicano le sanzioni previste dall’art. 19, comma 1. Se le società responsabili non appartengono alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell’ammenda da € 500,00 a € 15.000,00.

 

7. I dirigenti e i tesserati delle società, nonché i soci e non soci di cui all’art. 1 bis, comma 5, che, pubblicamente, anche con il mezzo televisivo, radiofonico o nel corso di esternazioni comunque rese agli organi di stampa, mantengano comportamenti o rilascino dichiarazioni, direttamente o indirettamente, idonei a costituire incitamento alla violenza, ovvero a costituirne apologia, sono puniti, secondo le categorie di appartenenza, con le sanzioni di cui alle lettere c) e g) dell’art. 19, comma 1, anche cumulativamente applicate.

 

8. Ai tesserati è fatto divieto di avere interlocuzioni con i sostenitori durante le gare e/o di sottostare a manifestazioni e comportamenti degli stessi che, in situazioni collegate allo svolgimento della loro attività, costituiscano forme di intimidazione, determinino offesa, denigrazione, insulto per la persona o comunque violino la dignità umana. In caso di violazione del divieto si applicano le sanzioni di cui all’art. 19, comma 1, lett. e) o h). In ambito professionistico, unitamente alla sanzione di cui al capoverso precedente, si applica la sanzione di cui all’art. 19, comma 1, lett. d). L’ammenda è applicata nelle seguenti misure: - euro 20.000 per violazioni in ambito di Serie A; - euro 8.000 per violazioni in ambito di Serie B; - euro 4.000 per violazioni in ambito di Lega Pro.

 

9. Ai tesserati è fatto divieto di avere rapporti con esponenti e/o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società. In ogni caso detti rapporti devono essere autorizzati dal delegato della società ai rapporti con la tifoseria. In caso di violazione delle richiamate prescrizioni, si applicano le medesime sanzioni di cui al comma 8.

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Ma ci rendiamo conto: ma che giustizia è la presunzione di colpevolezza??? Cose che manco il Terrore di Robespierre con la legge di sospetti...

 

La giustizia sportiva è vergognosa.

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L'articolo 12 del codice di giustizia sportivo della FIGC che menziona l' avvocato dice questo:

 

Art. 12 Prevenzione di fatti violenti

 

1. Alle società è fatto divieto di contribuire, con interventi finanziari o con altre utilità, alla costituzione e al mantenimento di gruppi, organizzati e non, di propri sostenitori, salvo quanto previsto dalla legislazione statale vigente.

 

2. Le società sono tenute all’osservanza delle norme e delle disposizioni emanate dalle pubbliche autorità in materia di distribuzione al pubblico di biglietti di ingresso, nonché di ogni altra disposizione di pubblica sicurezza relativa alle gare da esse organizzate.

 

3. Le società rispondono per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei a offendere, di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza o che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale.

 

4. Prima dell'inizio della gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico della società in conseguenza del compimento da parte dei sostenitori di fatti violenti, anche se commessi fuori dello stadio. L’inosservanza della presente disposizione è sanzionata ai sensi della lettera b) dell’art. 18, comma 1.

 

5. Le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei propri dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all’art. 1 bis, comma 5, che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti di violenza o ne costituiscano apologia. La responsabilità delle società concorre con quella del singolo dirigente, tesserato, socio e non socio di cui all’art. 1 bis comma 5.

 

6. Per la violazione del divieto di cui al comma 1, si applica la sanzione dell’ammenda nelle seguenti misure: ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie A, ammenda da € 6.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie B, ammenda da € 3.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie C; nei casi di recidiva è imposto inoltre l’obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse. Per le violazioni di cui ai commi 2 e 3, si applica la sanzione dell’ammenda nelle misure indicate al precedente capoverso; nei casi più gravi, da valutare in modo particolare con riguardo alla recidiva, sono inflitte, congiuntamente o disgiuntamente in considerazione delle concrete circostanze del fatto, anche le sanzioni previste dalle lettere d), e), f) dell’art. 18, comma 1.

 

Per le violazioni di cui al comma 5, si applica la sanzione dell’ammenda con diffida nelle misure indicate al capoverso 1 del presente comma; in caso di recidiva specifica è inflitta inoltre la squalifica del campo. Ai soggetti appartenenti alla sfera professionistica, nei casi più gravi, oltre all’ammenda si applicano anche le sanzioni di cui alle lettere f), g), h) dell’art. 19, comma 1. Per le violazioni di cui al presente articolo, ai dirigenti, tesserati delle società, soci e non soci di cui all’art. 1 bis, comma 5 si applicano le sanzioni previste dall’art. 19, comma 1. Se le società responsabili non appartengono alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell’ammenda da € 500,00 a € 15.000,00.

 

7. I dirigenti e i tesserati delle società, nonché i soci e non soci di cui all’art. 1 bis, comma 5, che, pubblicamente, anche con il mezzo televisivo, radiofonico o nel corso di esternazioni comunque rese agli organi di stampa, mantengano comportamenti o rilascino dichiarazioni, direttamente o indirettamente, idonei a costituire incitamento alla violenza, ovvero a costituirne apologia, sono puniti, secondo le categorie di appartenenza, con le sanzioni di cui alle lettere c) e g) dell’art. 19, comma 1, anche cumulativamente applicate.

 

8. Ai tesserati è fatto divieto di avere interlocuzioni con i sostenitori durante le gare e/o di sottostare a manifestazioni e comportamenti degli stessi che, in situazioni collegate allo svolgimento della loro attività, costituiscano forme di intimidazione, determinino offesa, denigrazione, insulto per la persona o comunque violino la dignità umana. In caso di violazione del divieto si applicano le sanzioni di cui all’art. 19, comma 1, lett. e) o h). In ambito professionistico, unitamente alla sanzione di cui al capoverso precedente, si applica la sanzione di cui all’art. 19, comma 1, lett. d). L’ammenda è applicata nelle seguenti misure: - euro 20.000 per violazioni in ambito di Serie A; - euro 8.000 per violazioni in ambito di Serie B; - euro 4.000 per violazioni in ambito di Lega Pro.

 

9. Ai tesserati è fatto divieto di avere rapporti con esponenti e/o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società. In ogni caso detti rapporti devono essere autorizzati dal delegato della società ai rapporti con la tifoseria. In caso di violazione delle richiamate prescrizioni, si applicano le medesime sanzioni di cui al comma 8.

 

Grazie.

Sarà per ignoranza, ma non comprendo quale sia il comma che Agnelli avrebbe "violato".

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Posto che per la giustizia sportiva basta il solo contatto, qua perché non è intervenuta contro chi ha permesso questa porcata?

 

 

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Grazie.

Sarà per ignoranza, ma non comprendo quale sia il comma che Agnelli avrebbe "violato".

Manco io...forse l' 1 o il 2 o il 9. Ma ci vuole tutta la parzialissima, distorta e perversa interpretazionedei fatti della procura della FIGC

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E pensare che ci sono televisioni che i capi ultras li invitano come opinionisti nelle loro trasmissioni...vedi "il Barone" della curva rossonera... .ghgh

 

Che ogni volta parla come se il presidente del Milan fosse o fosse stato lui...conoscendo per filo e per segno quello che accade all'interno della società...

 

Come se fosse pappa e ciccia col Geometra...

 

 

Ma l'unica che intrattiene rapporti con gli ultras è la Juve...vero??

Ricordo in una trasmissione fu fatto un servizio proprio sulle attività extracalcistiche dei vari capi ultra e iniziarono a parlare proprio dai capi ultras delle curve di San Siro.

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