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ufobianconero

Motivazioni Collegio Garanzia su Juventus - Napoli: "Il Napoli ha rispettato protocollo che prevede decisione da parte dell'Asl competente"

Post in rilievo

La giurisdizione di una Asl, superiore o inferiore che sia, andava messa nero su bianco nel protocollo estivo. D'altronde è noto che alle nostre latitudini le regole si cambiano a convenienza. Prima la salute era squisitamente un fattore secondario, poi diventa l'unico e solo.

Ma al di là di questo, le Asl fanno parte di sistemi sanitari regionali (anche da questo aspetto la baraonda da febbraio 2020...). Quindi il metro di giudizio non è univoco sul territorio nazionale e spesso pilotato dalla politica locale. 

Comunque, il precedente è bello che confezionato e da qui a maggio il calcio ha una spada di Damocle. Basta un altro club che si mette di traverso e a effetto domino si ferma il campionato. 

 

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1 hour ago, Davids said:

ma infatti secondo me la situazione è semplice. Nella più rosea delle aspettative il coni avrebbe dovuto dire: "L' ASL vi ha bloccato perchè non avete rispettato le procedure del protocollo, inoltre non vedo vizi di forma. Quindi è giusto che non siete andati a Torino. Ma la causa è stato il vostro comportamento". Siccome non poteva entrare nel merito avrebbe dovuto rimandare la palla al mittente. A quel punto la figc non poteva far altro che applicare il massimo della pena. Partita persa e serie b diretta a fine a campionato.

 

il procuratore federale deve ancora decidere su questo aspetto. e' un altro procedimento.

per quanto assurdo, questa sentenza conferma il mancato rispetto del protocollo firmato...

una federazione con le palle dovrebbe perseguire questa strada adesso.

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15 ore fa, onetime ha scritto:

Cosa però mai successa in nessuna situazione da luglio ad ora. Manco il Genoa hanno fermato all'epoca.

Situazione aberrante

Come vorrei che fosse capitato a noi al contrario. Chissà cosa si direbbe ora. 

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Sono sempre stato il più contrario per salvaguardare i tifosi, ma ora con gli stadi chiusi lo dico senza problemi: SUPERLEGA e togliamoci dalle palle sti mafiosetti da quattro soldi!

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5 ore fa, Gamarra ha scritto:

La giurisdizione di una Asl, superiore o inferiore che sia, andava messa nero su bianco nel protocollo estivo. D'altronde è noto che alle nostre latitudini le regole si cambiano a convenienza. Prima la salute era squisitamente un fattore secondario, poi diventa l'unico e solo.

Ma al di là di questo, le Asl fanno parte di sistemi sanitari regionali (anche da questo aspetto la baraonda da febbraio 2020...). Quindi il metro di giudizio non è univoco sul territorio nazionale e spesso pilotato dalla politica locale. 

Comunque, il precedente è bello che confezionato e da qui a maggio il calcio ha una spada di Damocle. Basta un altro club che si mette di traverso e a effetto domino si ferma il campionato. 

 

Esatto. È questo il dramma della cosa. I dirigenti delle asl sono nominati direttamente dalla giunta regionale e quindi sono per definizione politicamente graditi. Nella mia regione appena è cambiata la maggioranza, hanno cambiato i vertici della ASL (e hanno fatto un casino nella gestione covid ma questo è un altro discorso). Chiaro che in regioni come la campania dove la commistione tra politici imprenditori squadra di calcio ecc è massima, una circolare che dia spazio di intervento alle asl politicizzate è deleteria. Non ci voleva Nostradamus per prevederlo.. 

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Il CONI che dovrebbe garantire sempre lo sport,  ha avuto la migliore risposta e dimostrazione di sportività e rispetto per gli altri da Milan e Juventus che nonostante delle defezioni per COVID sono scese in campo senza capricci. Un vero e proprio schiaffone in piena faccia ai giudici al Napoli e ai napoletani.

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La radice della questione è che c'è stato un maledetto giorno in cui molti fessi sono andati in un gabbiotto e il risultato è che c'è un essere come Spadafora a fare il ministro. Se tu che leggi sei responsabile, perché astenuto o ancora peggio per essere stato sostenitore di questa cricca di napuli, sappi che la sentenza l'hai scritta pure tu.

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6 ore fa, canitaly ha scritto:

il procuratore federale deve ancora decidere su questo aspetto. e' un altro procedimento.

per quanto assurdo, questa sentenza conferma il mancato rispetto del protocollo firmato...

una federazione con le palle dovrebbe perseguire questa strada adesso.

Arriverà mai, questa sentenza per il procedimento? Io ne dubito.

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6 ore fa, Gamarra ha scritto:

La giurisdizione di una Asl, superiore o inferiore che sia, andava messa nero su bianco nel protocollo estivo.

 

Esattamente! Se però c'è una scimmia al volante ecco che la segnaletica non ha alcuna importanza, le scimmie non sanno leggere.

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15 minuti fa, Wmichel ha scritto:

Esattamente! Se però c'è una scimmia al volante ecco che la segnaletica non ha alcuna importanza, le scimmie non sanno leggere.

Esattamente. E tra l'altro dove sono quelli che contano quasi un terzo della popolazione, che si sono divertiti a dare le chiavi alle scimmie, metterli sul sedile e girare la chiave? Perché è loro che dobbiamo ringraziare. 

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Premetto che è stata una vigliaccata del Napoli ma con un protocollo che fa acqua da tutte le parti e se c'è un Asl COMPIACENTE come quella campana che asseconda tali vigliaccate era inevitabile che poi trovavano il cavillo per aver ragione di certo non aiuta il fatto che sabato sera in timore di un nostro possibile focolaio a parole ( poi bisogna vedere con i fatti ) volevano stopparci purtroppo questa ennesima vigliaccate della ciuccese stavolta è stata permessa da un protocollo fatto e scritto con i piedi 

Ovvio non credo manco un po' alla buona fede della ciuccese e tanto più alla buona fede dell'ASL campana

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Ma voi pensate davvero che a qualcuno interessino 'ste motivazioni? Quelle le stavamo aspettando soprattutto noi...agli altri fregacazzi...

 

Per cui c'avrebbero potuto scrivere qualunque cosa...logica o meno che fosse...tanto sarebbe stata la stessa cosa...

 

Importava soltanto che dessero ragione a questi delinquenti...quale che sarebbe stata la motivazione da addurre era irrilevante...

 

Ora...in un mondo ideale...colei che ne esce con le ossa rotte(ovvero la FIGC)...visto che questa sentenza è inattaccabile essendo definitiva...avrebbe risposto a questo aborto giuridico mandando a ogni partita del Napoli dei veri e propri sicari in modo da fargli perdere tutte le partite e mandarli talmente lontani dalla zona Champions da fargli dimenticare anche solo il colore dei soldi europei...così da fargli scontare il vecchio e il nuovo...

 

Della serie "Ti piace barare? Benissimo...allora comincio a farlo pure io...e vedemo chi la vince"

 

Ma in qualche senso ci sta già pensando il karma...perchè se aspetti a questi...

 

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Secondo le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia, le decisioni dei giudici endofederali non hanno tenuto conto del sistema disegnato dal legislatore emergenziale e, in particolare, del criterio della gerarchia delle fonti.

 

La società Napoli ha applicato il Protocollo FIGC vigente all’epoca dei fatti di causa, che rimandava, con riferimento alla procedura da osservare in caso fosse accertata la positività al Covid-19 di un calciatore, alla circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 2020 e, dunque, all’esclusiva competenza della ASL territorialmente competente.

Questo dice che se hai un calciatore positivo e l'ASL blocca l'intero gruppo squadra perchè va in bolla hai anche la primavera da poter mettere in campo che alla fine è regolarmente partita. Chi decide se la partita si gioca o meno è la LEGA non l'ASL di competenza.


Ne discende – secondo le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia – che la richiesta di informazioni e chiarimenti da parte del Napoli, lungi dall’essere un atto preordinato a precostituire un elemento per non adempiere un obbligo, costituiva diretta applicazione della suddetta circolare, atto normativamente superiore, rispetto al quale cedono tutte le norme federali incompatibili con  la medesima.

L'atto preordinato viene fatto prima di contattare le due ASL di competenza di cui una che non è entrata nel merito della faccenda mentre quella addomesticata si.

 

 

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Il coni ha semplicemente dato una motivazione andando a pigliare le parti che potevano salvare il Napoli e tralasciando tutte le altre che invece la punivano senza scampo. 

È come se tu assolvi il ladro con la motivazione che era andato a rubare perché aveva fame ma tralasci il fatto che fosse in possesso di un ricco conto in banca. 

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31 minuti fa, Steu ha scritto:

Esattamente. E tra l'altro dove sono quelli che contano quasi un terzo della popolazione, che si sono divertiti a dare le chiavi alle scimmie, metterli sul sedile e girare la chiave? Perché è loro che dobbiamo ringraziare. 

Se un terzo della popolazione sono scimmie, un terzo sono maiali..a buon intenditor poche parole

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7 ore fa, canitaly ha scritto:

il procuratore federale deve ancora decidere su questo aspetto. e' un altro procedimento.

per quanto assurdo, questa sentenza conferma il mancato rispetto del protocollo firmato...

una federazione con le palle dovrebbe perseguire questa strada adesso.

Ma nessuno dei nostri opinionisti esterni alla società sta smuovendo la cosa.... così rischia di cadere nel dimenticatoio. Bisognerebbe iniziare a pressare mediaticamente la Figc affinché arrivi alla conclusione dell'indagine per la mancata bolla e vediamo poi dove si appigliano. È il solo modo per la federazione di togliersi lo schiaffo dalla faccia ricevuto dal CONI

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La giustizia sportiva ha dato, quella divina ha tolto Napoli-Spezia 1-2 e spero toglierà ancora magari con un ottavo posto al termine del campionato 

7 ore fa, canitaly ha scritto:

il procuratore federale deve ancora decidere su questo aspetto. e' un altro procedimento.

per quanto assurdo, questa sentenza conferma il mancato rispetto del protocollo firmato...

una federazione con le palle dovrebbe perseguire questa strada adesso.

Credo che possano fargliela pagare in altri modi ...

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17 ore fa, Totik ha scritto:

Dipende. Se la vogliono giocare non chiamano nessuno, altrimenti chiamano l'ASL che gli fa il comunicato ad hoc.

 

Parlando seriamente, @Leppe illuminaci tu.

Mah ... mi sembra un accrocchio, il Collegio giustifica (non motiva) sulla base di una mancata considerazione della gerarchia delle fonti da parte del Giudice Federale e della Corte Federale di Appello: 

"Ebbene, la valutazione dei giudici endofederali non tiene conto, in generale, del sistema disegnato dal legislatore emergenziale e, in particolare, del criterio di gerarchia delle fonti." omettendo di considerare la ratio giuridica della stessa fonte che richiama, la Circolare del Ministero della Salute n. 21463 del 18 giugno 2020 avente ad

 

"Oggetto: Modalità attuative della quarantena per i contatti stretti dei casi COVID-19, in particolari contesti di riferimento, quali l’attività agonistica di squadra professionista" 

la quale stabilisce in premessa che:

 

"... come risulta dal verbale del 12 giugno 2020, n. 88 il Comitato Tecnico Scientifico ... si è espresso relativamente alla proposte della "Federazione Italiana Giuoco Calcio di Integrazione dei Protocolli Sanitari circa l'individuazione di misure alternative e/o aggiuntive applicabili ai casi specifici come quello dell'attività agonistica di squadra" , nonché rammenta:

 

"... che lo scopo della attività richiamate in premessa, restano, anche nello specifico contesto del gioco agonistico di squadra, quello di identificare e gestire i contatti dei casi probabili o confermati COVID-19 nonché di individuare e isolare rapidamente i casi secondari, per poter intervenire e interrompere la catena di trasmissione"

 

Dunque, con una certa protervia il Collegio si fa 'giudice amministrativo' e delinea un sistema delle fonti senza considerare che la stessa 'normativa', che richiama alla base della propria dissertazione, definisce il campo di applicazione e le ragioni della sua adozione e dunque il criterio logico-interpretativo delle disposizioni e la sua collocazione nel sistema delle fonti, anche in considerazione della sua specialità.

 

La mancata considerazione della ratio della adottata, e richiamata, Circolare si ripercuote in una, a mio modo, impropria estensione della disposizione del 'comma 6' (che peraltro è un punto e non un comma) che dal tenore letterale della stessa Circolare e secondo logica, è disposizione da applicare ai "contatti stretti" e non a giocatori ed appartenenti al gruppo squadra, e ad affermarlo è il punto successivo (comma 7):

 

"per quanto riguarda l’attività agonistica di squadra professionista, nel caso in cui risulti positivo un giocatore ne dispone l’isolamento ed applica la quarantena dei componenti del gruppo squadra che hanno avuto contatti stretti con un caso confermato. Il Dipartimento di prevenzione può prevedere che, alla luce del citato parere del 12 giugno 2020 n. 88 del Comitato tecnico scientifico nominato con ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, alla quarantena dei contatti stretti possa far seguito, per tutto il “gruppo squadra”, l’esecuzione del test, con oneri a carico delle società sportive, per la ricerca dell’RNA virale, il giorno della gara programmata, successiva all’accertamento del caso confermato di soggetto Covid-19 positivo, in modo da ottenere i risultati dell’ultimo tampone entro 4 ore e consentire l’accesso allo stadio e la disputa della gara solo ai soggetti risultati negativi al test molecolare. Al termine della gara, i componenti del “gruppo squadra” devono riprendere il periodo di quarantena fino al termine previsto, sotto sorveglianza attiva quotidiana da parte dell'operatore di sanità pubblica del Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente, fermi gli obblighi sanciti dalla circolare di questa direzione generale del 29 maggio 2020."

 

La ratio è che si gioca anche in caso di positività di un giocatore nel rispetto delle prescrizioni previste da Protocollo e Circolare !

 

Di fatto, in modo del tutto arbitrario, il Collegio offre una interpretazione originale della Circolare Ministeriale e delle disposizioni in questa previste del tutto priva di qualsiasi fondamento logico e giuridico concludendo che la ASL ha doverosamente applicato la disposizione che per logica, e come giustamente evidenziato sin dal primo momento da A. Agnelli, è da ritenersi applicabile solo ove i calciatori e gli appartenenti al gruppo squadra, siano da considerare 'cittadini'; il che accade nella misura in cui vengano disapplicate, violate, le disposizioni specificamente previste dalla stessa Circolare, la c.d. bolla. (la cui violazione rappresenta, a mio modo, l'antecedente logico, 'il movente', del comportamento della S.S.C. Napoli, dunque l'elemento originario che fa assumere alla mancata disputa della gara il crismi di un agire dolosamente preordinato).

 

Ma la pochezza intellettuale e giuridica del Collegio presieduto da una zucca vuota messo a scaldare una poltrona, va oltre:

 

"Il Dipartimento di prevenzione ha applicato questa norma; avrebbe potuto in alternativa applicare il comma 7, ma non lo ha fatto. Ne deriva che il factum principis, -cioè un provvedimento di legge o di carattere amministrativo emesso dalle competenti autorità che, per tutelare l'interesse pubblico a cui sono preposte, impongono prescrizioni comportamentali o divieti che rendono impossibile la prestazione dell'obbligato indipendentemente dalla sua volontà- non può essere ravvisato nella nota del 4 ottobre 2020, ore 14.13 della ASL Napoli 2 Nord, ma va, invece, individuato nelle due note del 3 ottobre 2020, ore 16.53 (con la quale la ASL Napoli 1, ricevuti i dati dall’indagine epidemiologica, provvedeva a formalizzare l’indicazione dei contatti stretti relativi al caso accertato di infezione Sars - Covid, ricordando la necessità dell’isolamento domiciliare degli stessi) e nella nota del 3 ottobre 2020, n. 14450, delle 16.03 della ASL Napoli 2 (che chiariva la necessità di isolamento fiduciario domiciliare per 14 giorni). Le due richiamate note integrano del tutto i requisiti richiesti dal comma 6 della Circolare 18 giugno 2020 e rappresentano, pertanto, gli atti oggettivamente impeditivi dell’attività cui sarebbe stata tenuta la SSC Napoli in applicazione della normativa federale. Quegli atti rappresentano il c.d. factum principis, che ha impedito la prestazione della SSC Napoli, sia perché entrambi sono atti amministrativi di fonte superiore rispetto alle norme federali, che cedono di fronte ai medesimi, sia perché applicativi di una Circolare emergenziale del Ministero della Sanità, sia perché coerenti proprio con il procedimento previsto dal comma 6 della richiamata Circolare."

 

... la apodittica assimilazione delle 'note' della ASL 2 Napoli a dei provvedimenti di natura amministrativa di carattere precettivo; i provvedimenti amministrativi per evitare degli arbitri della Pubblica Amministrazione contro le posizioni giuridiche soggettive (diritti ed interessi legittimi) dei destinatari devono avere dei requisiti di sostanza e forma che nelle 'note' della ASL non sono ravvisabili, ovvero gli elementi che permettono la individuazione degli obblighi imposti, delle fonti normative che ne legittimerebbero la adozione, nonchè la indicazione dei termini e della Autorità cui eventualmente ricorrere.

(fosse stato un provvedimento amministrativo la S.S.C. Napoli avrebbe potuto ricorrere al Presidente del T.A.R. Campania in via di urgenza ed ottenere un provvedimento in giornata).

 

Il provvedimento del Collegio di Garanzia non ha alcun fondamento logico e giuridico ... è una accozzaglia di parole messe li nella consapevolezza che non c'è un altro giudice a poter sindacare su una decisione del genere !

 

@plgpiccio72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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43 minuti fa, Leppe ha scritto:

Mah ... mi sembra un accrocchio, il Collegio giustifica (non motiva) sulla base di una mancata considerazione della gerarchia delle fonti da parte del Giudice Federale e della Corte Federale di Appello: 

"Ebbene, la valutazione dei giudici endofederali non tiene conto, in generale, del sistema disegnato dal legislatore emergenziale e, in particolare, del criterio di gerarchia delle fonti." omettendo di considerare la ratio giuridica della stessa fonte che richiama, la Circolare del Ministero della Salute n. 21463 del 18 giugno 2020 avente ad

 

"Oggetto: Modalità attuative della quarantena per i contatti stretti dei casi COVID-19, in particolari contesti di riferimento, quali l’attività agonistica di squadra professionista" 

la quale stabilisce in premessa che:

 

"... come risulta dal verbale del 12 giugno 2020, n. 88 il Comitato Tecnico Scientifico ... si è espresso relativamente alla proposte della "Federazione Italiana Giuoco Calcio di Integrazione dei Protocolli Sanitari circa l'individuazione di misure alternative e/o aggiuntive applicabili ai casi specifici come quello dell'attività agonistica di squadra" , nonché rammenta:

 

"... che lo scopo della attività richiamate in premessa, restano, anche nello specifico contesto del gioco agonistico di squadra, quello di identificare e gestire i contatti dei casi probabili o confermati COVID-19 nonché di individuare e isolare rapidamente i casi secondari, per poter intervenire e interrompere la catena di trasmissione"

 

Dunque, con una certa protervia il Collegio si fa 'giudice amministrativo' e delinea un sistema delle fonti senza considerare che la stessa 'normativa', che richiama alla base della propria dissertazione, definisce il campo di applicazione e le ragioni della sua adozione e dunque il criterio logico-interpretativo delle disposizioni e la sua collocazione nel sistema delle fonti, anche in considerazione della sua specialità.

 

La mancata considerazione della ratio della adottata, e richiamata, Circolare si ripercuote in una, a mio modo, impropria estensione della disposizione del 'comma 6' (che peraltro è un punto e non un comma) che dal tenore letterale della stessa Circolare e secondo logica, è disposizione da applicare ai "contatti stretti" e non a giocatori ed appartenenti al gruppo squadra, e ad affermarlo è il punto successivo (comma 7):

 

"per quanto riguarda l’attività agonistica di squadra professionista, nel caso in cui risulti positivo un giocatore ne dispone l’isolamento ed applica la quarantena dei componenti del gruppo squadra che hanno avuto contatti stretti con un caso confermato. Il Dipartimento di prevenzione può prevedere che, alla luce del citato parere del 12 giugno 2020 n. 88 del Comitato tecnico scientifico nominato con ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, alla quarantena dei contatti stretti possa far seguito, per tutto il “gruppo squadra”, l’esecuzione del test, con oneri a carico delle società sportive, per la ricerca dell’RNA virale, il giorno della gara programmata, successiva all’accertamento del caso confermato di soggetto Covid-19 positivo, in modo da ottenere i risultati dell’ultimo tampone entro 4 ore e consentire l’accesso allo stadio e la disputa della gara solo ai soggetti risultati negativi al test molecolare. Al termine della gara, i componenti del “gruppo squadra” devono riprendere il periodo di quarantena fino al termine previsto, sotto sorveglianza attiva quotidiana da parte dell'operatore di sanità pubblica del Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente, fermi gli obblighi sanciti dalla circolare di questa direzione generale del 29 maggio 2020."

 

La ratio è che si gioca anche in caso di positività di un giocatore nel rispetto delle prescrizioni previste da Protocollo e Circolare !

 

Di fatto, in modo del tutto arbitrario, il Collegio offre una interpretazione originale della Circolare Ministeriale e delle disposizioni in questa previste del tutto priva di qualsiasi fondamento logico e giuridico concludendo che la ASL ha doverosamente applicato la disposizione che per logica, e come giustamente evidenziato sin dal primo momento da A. Agnelli, è da ritenersi applicabile solo ove i calciatori e gli appartenenti al gruppo squadra, siano da considerare 'cittadini'; il che accade nella misura in cui vengano disapplicate, violate, le disposizioni specificamente previste dalla stessa Circolare, la c.d. bolla. (la cui violazione rappresenta, a mio modo, l'antecedente logico, 'il movente', del comportamento della S.S.C. Napoli, dunque l'elemento originario che fa assumere alla mancata disputa della gara il crismi di un agire dolosamente preordinato).

 

Ma la pochezza intellettuale e giuridica del Collegio presieduto da una zucca vuota messo a scaldare una poltrona, va oltre:

 

"Il Dipartimento di prevenzione ha applicato questa norma; avrebbe potuto in alternativa applicare il comma 7, ma non lo ha fatto. Ne deriva che il factum principis, -cioè un provvedimento di legge o di carattere amministrativo emesso dalle competenti autorità che, per tutelare l'interesse pubblico a cui sono preposte, impongono prescrizioni comportamentali o divieti che rendono impossibile la prestazione dell'obbligato indipendentemente dalla sua volontà- non può essere ravvisato nella nota del 4 ottobre 2020, ore 14.13 della ASL Napoli 2 Nord, ma va, invece, individuato nelle due note del 3 ottobre 2020, ore 16.53 (con la quale la ASL Napoli 1, ricevuti i dati dall’indagine epidemiologica, provvedeva a formalizzare l’indicazione dei contatti stretti relativi al caso accertato di infezione Sars - Covid, ricordando la necessità dell’isolamento domiciliare degli stessi) e nella nota del 3 ottobre 2020, n. 14450, delle 16.03 della ASL Napoli 2 (che chiariva la necessità di isolamento fiduciario domiciliare per 14 giorni). Le due richiamate note integrano del tutto i requisiti richiesti dal comma 6 della Circolare 18 giugno 2020 e rappresentano, pertanto, gli atti oggettivamente impeditivi dell’attività cui sarebbe stata tenuta la SSC Napoli in applicazione della normativa federale. Quegli atti rappresentano il c.d. factum principis, che ha impedito la prestazione della SSC Napoli, sia perché entrambi sono atti amministrativi di fonte superiore rispetto alle norme federali, che cedono di fronte ai medesimi, sia perché applicativi di una Circolare emergenziale del Ministero della Sanità, sia perché coerenti proprio con il procedimento previsto dal comma 6 della richiamata Circolare."

 

... la apodittica assimilazione delle 'note' della ASL 2 Napoli a dei provvedimenti di natura amministrativa di carattere precettivo; i provvedimenti amministrativi per evitare degli arbitri della Pubblica Amministrazione contro le posizioni giuridiche soggettive (diritti ed interessi legittimi) dei destinatari devono avere dei requisiti di sostanza e forma che nelle 'note' della ASL non sono ravvisabili, ovvero gli elementi che permettono la individuazione degli obblighi imposti, delle fonti normative che ne legittimerebbero la adozione, nonchè la indicazione dei termini e della Autorità cui eventualmente ricorrere.

(fosse stato un provvedimento amministrativo la S.S.C. Napoli avrebbe potuto ricorrere al Presidente del T.A.R. Campania in via di urgenza ed ottenere un provvedimento in giornata).

 

Il provvedimento del Collegio di Garanzia non ha alcun fondamento logico e giuridico ... è una accozzaglia di parole messe li nella consapevolezza che non c'è un altro giudice a poter sindacare su una decisione del genere !

 

@plgpiccio72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ottimo. Grazie. Ora è tutto molto più chiaro.

 

Ora faccio una domanda, così, giusto per parlare in linea teorica. Dato quello che hai scritto, qualcuno, la FIGC o la Lega, potrebbe fare un ricorso di tipo non sportivo avverso questa sentenza, che ne so, al TAR o in un Tribunale di Giustizia Ordinaria? Ripeto, giusto in linea teorica.

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