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phoenix

Il Giornale: "Approvata la norma definita anti SuperLega, ma c’è il nodo costituzionalità: in caso di ricorsi, potrebbe essere fatta valere la libertà di associazione"

Post in rilievo

4 minuti fa, Iscrittodal2008 ha scritto:

sei uno dei pochi in italia che ha fiducia nei tribunali italiani  sefz 

tra  l'altro coi ricorsi dell'una o dell'altra parte la diatriba potrebe andare avanti per anni

nel frattempo cosa facciamo?

qui non si parla di tribunali italiani ma dell'alta corte costituzionale europea, una robettina un pochino più difficile da manipolare per gli italiani che sono considerati zecche fastidiose alla EU.

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54 minutes ago, Iscrittodal2008 said:

sei uno dei pochi in italia che ha fiducia nei tribunali italiani  sefz 

tra  l'altro coi ricorsi dell'una o dell'altra parte la diatriba potrebe andare avanti per anni

nel frattempo cosa facciamo?

La questione è comunitaria. Quella norma viola l'articolo 101 del Trattato Europeo. 

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Bellissima norma.

Peccato per quel piccolissimo dettaglio che violi giusto qualche piccola regoletta di rango leggermente superiore .ghgh 

Se qualcuno si intestardisce, scoppierà un nuovo caso Bosman.

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2 minuti fa, PIEMUNTEISA-HOYBAÑACAUDA ha scritto:

L'avevo scritto subito: una qualunque Corte di Giustizia straccia giuridicamente quella norma fra un cappuccino e una brioche.

Al primo ricorso per un torneo amichevole non “riconosciuto”... anche il trofeo birra tre luppoli ... non necessariamente la Superlega.

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54 minuti fa, re david ha scritto:

Immagino che non c'è altra via che l'adesione ai rispettivi campionati nazionali. Ma immagino che i club "scissionisti" faranno si che si calmino le acque, e quando potranno fare ripartire il progetto, senza che si possa tornare indietro, e senza che nessuno possa fare il voltagabbana, ritenteranno un altra volta

Penso che andrà così. Esistono anche le ritirate strategiche, probabilmente ora i club fondatori staranno facendo calmare le acque, intanto che il ducetto in forza alla UEFA continua a sbraitare, e poi se ne riparlerà. Ho idea che in estate ne vedremo delle belle.

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1 ora fa, bianconero75 ha scritto:

Superlega... il silenzio di quest’ultima, la mancanza di reazioni, però non mi lascia “tranquillo”

Il silenzio e la calma sono le virtù dei forti. Immagino che chi di dovere parlerà e agirà quando chi ha promesso sanzioni e ritorsioni le renderà esecutive. Adesso perchè rendere pubbliche strategie se a parte un goffo RAGLIARE non sta succedendo nulla. Tutto è condizionato dallo sviluppo Champion. Intanto sono curioso di vedere cosa succederà stasera in Real-Chelsea, l'atteggiamento della squadra arbitrale, ovviamente il mio tifo è tutto per Zidane che mi auguro arrivi in finale e vinca su Guardiola.  

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1 ora fa, Gobbo88 ha scritto:

Quando interessa a loro ci mettono pochissimo a creare le norme. Mi auguro che venga fatta stracciare al più presto da chi ha il potere di farlo e non sia schiavo della UEFA 

Assurdo, fatta in cosa? 1 settimana?

Che tristezza...

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6 minuti fa, Robby2261 ha scritto:

Il silenzio e la calma sono le virtù dei forti. 

Non lo so ...

 

se non arrivassero reazioni a breve ... avrei i miei dubbi...

 

Basta anche solo un “non siamo per nulla d’accordo con questa norma liberticida”.

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1 ora fa, Antojuve66 ha scritto:

Vi metto il resoconto di ieri sera di Sky Calcio Club. Apprezzabile l'intervento di Flavio Tranquillo che forse meglio di molti ha inquadrato la questione.

.........

 

Grazie, come al solito.

👍

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Stiamo parlando dell’abc del diritto... se mai ce ne fosse stato bisogno si tratta dell’ennesima dimostrazione di incompetenza e malafede della figc

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Articolo interessante sulle ultime novità di Dicembre sulla sentenza "SKATING Union"

Notate come vi sia stata una ulteriore sentenza sul caso Skating Union con il riconoscimento alle federazioni di poter fare delle norme di pre-autorizzazione che però devono essere "eque e proporzionate".

 

Significa quindi che è legittimo per la FIGC fare una norma per l'autorizzazione ma in nessun modo tale autorizzazione può essere lesiva degli interessi di un organizzatore terzo e violare l'articolo 101 TFUE (quindi eventuali minacce di sostanziale radiazione). 

 

Altro aspetto rilevante è che viene definita la sede delle controversie: Il TAS di Losanna.

 

In primo luogo, il Tribunale chiarisce che gli enti sportivi possono (continuano a) attuare sistemi di pre-autorizzazione per gli eventi concorrenti, ma queste regole devono essere eque e proporzionate e non devono ostacolare indebitamente gli eventi concorrenti. Il diritto della concorrenza dell'UE si applica alle azioni degli organi di governo dello sport, che spesso hanno un duplice ruolo (i) di regolamentazione e (ii) di organizzazione attiva degli eventi. In secondo luogo, il Tribunale ha approvato le norme di arbitrato obbligatorio come previste nelle regole di molti organi di governo dello sport che portano automaticamente le controversie relative allo sport al CAS di Losanna. Ha inoltre ritenuto che vi siano ancora sufficienti modi in cui gli atleti e gli organizzatori possono invocare il diritto dell'Unione europea, compreso il diritto comunitario della concorrenza, dinanzi alle autorità e ai tribunali nazionali, in modo tale che l'efficacia del diritto comunitario della concorrenza non sia compromessa dalle norme di arbitrato obbligatorio. Per quanto concerne, infine, l’attività dell'ISU, il Tribunale ha stabilito che l'ISU, in quanto federazione sportiva, è soggetta agli obblighi di cui all'articolo 101 TFUE e, pertanto, non deve falsare la concorrenza tra i diversi eventi sportivi limitando l'accesso degli atleti a tali eventi.

 

Poco prima della pausa natalizia, il Tribunale di 1° grado dell’Unione europea ha pronunciato la sentenza, nella causa T-93/18 International Skating Union/Commissione europea, confermando che le norme dell'Unione Internazionale di pattinaggio (ISU) - che prevedono sanzioni severe contro gli atleti che partecipano a gare di pattinaggio di velocità da essa non riconosciute - si pongono in contrasto con le norme dell’Unione europea in materia di concorrenza. Occorre premettere che l'ISU è l'unica federazione sportiva internazionale riconosciuta dal Comitato Olimpico Internazionale per la gestione e l'amministrazione del pattinaggio di figura e di velocità, e organizza tutte le principali competizioni internazionali in questo settore. Tutti i pattinatori di velocità e di figura affiliati alle federazioni nazionali che sono membri dell'ISU sono soggetti al sistema di pre-autorizzazione dell'ISU, comprese le cosiddette "regole di idoneità". Il regolamento ISU prevede, tra l'altro, che un pattinatore che partecipa ad una manifestazione non autorizzata si trovi a dover affrontare gravi sanzioni, come la sospensione per diversi anni (o addirittura l'interdizione a vita) da qualsiasi gara organizzata dall'ISU. La procedura di infrazione è stata avviata a seguito di una denuncia alla Commissione europea (Commissione) da parte di due pattinatori di velocità olandesi, ai quali l'ISU aveva vietato di partecipare a una gara ad Abu Dhabi in un nuovo formato, organizzata da una società privata coreana. Al termine della sua indagine, iniziata nel 2014, la Commissione, l'8 dicembre 2017, ha deciso che le norme di ammissibilità dell'ISU violavano le norme europee in materia di concorrenza, in particolare, con riguarda all'articolo 101 del TFUE, che contiene un generale di accordi restrittivi della concorrenza. La Commissione ha così ordinato all'ISU di modificarle, pena il pagamento di una penalità di mora in caso contrario. La Commissione ha ritenuto che le norme di ammissibilità alla competizione impedissero agli organizzatori concorrenti di organizzare eventi sportivi alternativi e che avessero lo scopo di limitare la libera partecipazione dei pattinatori professionisti di velocità ad eventi internazionali di terzi. Le norme privavano così gli operatori dei servizi di atleti necessari per ospitare tali competizioni. La Commissione si è inoltre opposta al meccanismo di arbitrato obbligatorio dell'ISU per contestare le decisioni di ammissibilità. La Commissione ha riconosciuto che l'arbitrato era un metodo generalmente accettato per risolvere le controversie e che l'accettazione di una clausola arbitrale in quanto tale non costituiva una restrizione della concorrenza. Tuttavia, ha ritenuto che le regole dell'arbitrato rafforzassero le restrizioni della concorrenza causate dalle regole di ammissibilità, rendendo difficile ottenere un'effettiva tutela giurisdizionale contro qualsiasi decisione di ineleggibilità dell'ISU che fosse contraria all'articolo 101 del TFUE, e che gli atleti fossero tenuti ad accettare le regole dell'arbitrato e la giurisdizione esclusiva della Corte di Arbitrato per lo Sport (CAS). La Commissione ha quindi concluso che le regole dell'Arbitrato d'Appello, pur non costituendo una violazione del diritto degli atleti ad un equo processo, hanno rafforzato la restrizione della libertà commerciale degli atleti e la preclusione dei potenziali concorrenti dell'ISU in base alle regole di ammissibilità. Data la decisione della Commissione, l'ISU ha presentato ricorso contro la stessa dinanzi al Tribunale dell'UE. La sentenza del Tribunale dell’UE del 16 dicembre 2020 è sostanzialmente di conferma della decisione della Commissione. Tuttavia, esso si è discostato dalla Commissione per quanto riguarda il ruolo e la rilevanza delle norme ISU sull'arbitrato obbligatorio, rinviando i potenziali ricorrenti esclusivamente alla CAS di Losanna (Svizzera). Un aspetto che merita di essere posto in rilievo è la valutazione del Tribunale in merito alla natura dell'ISU, che esporrebbe quest’ultima ad un "conflitto di interessi", dato che l'ISU non è solo la federazione sportiva che regola lo sport e autorizza le manifestazioni, ma organizza essa stessa manifestazioni di pattinaggio. È importante sottolineare che, in quanto tale, il Tribunale ha ritenuto legittimo che gli enti sportivi garantiscano norme comuni per gli eventi sportivi attraverso un sistema di pre-autorizzazione. Ha ritenuto legittimo che l'ISU protegga l'integrità dello sport dal rischio di manipolazione delle scommesse, ad esempio. Sebbene, quindi, sia stata riconosciuta la natura di “garante” dell’ISU rispetto all’organizzazione degli eventi sportivi in esame, è fondamentale non privare indebitamente gli organizzatori terzi dell'accesso al mercato. Inoltre, i sistemi di pre-autorizzazione devono avere regole eque e proporzionate. Nel caso in questione, mentre le regole di ammissibilità perseguivano scopi legittimi, come la protezione contro la manipolazione delle scommesse e la garanzia che le competizioni sportive rispondessero a standard comuni, esse andavano “ultra petita” e, quindi, non erano proporzionate. Un fattore chiave che ha contribuito a questa conclusione è stata la severità delle potenziali sanzioni. Per contro, il Tribunale dell'UE ha ritenuto che la Commissione avesse torto a ritenere che le norme sull'arbitrato obbligatorio, e che l'attuale sistema di arbitrato adottato dall'ISU e da molti altri organi di governo dello sport, che essenzialmente concede alla CAS la giurisdizione esclusiva sulle controversie sportive, non viola il diritto dell'UE. Per quanto attiene più strettamente il diritto della concorrenza e il tema del risarcimento dei danni in caso di violazione, il Tribunale ha inoltre osservato che, se è vero che le norme arbitrali non consentono ai pattinatori di adire un tribunale nazionale per l'annullamento di una decisione di inammissibilità che viola l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, resta il fatto che i pattinatori possono, se lo desiderano, proporre un'azione di risarcimento danni dinanzi a un tribunale nazionale. In tali casi, secondo il Tribunale, i giudici nazionali non sono vincolati dalla valutazione della CAS, in particolare in materia di diritto dell'Unione. E anche gli atleti e gli organizzatori terzi di eventi potrebbero a loro volta rivolgersi alle autorità nazionali competenti in materia di concorrenza. Ma viepiù. Secondo il Tribunale, i giudici nazionali possono anche presentare una richiesta di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia. La sentenza ISU ha anche evidenziato la differenza tra la giurisdizione della CAS in questo caso e la sentenza Achmea (C-284/16). In quest'ultima sentenza gli Stati membri dell'UE hanno convenuto di ridurre la competenza dei loro tribunali e dei tribunali dell'UE a favore dei tribunali arbitrali (ad es. ICSID o altro). Tuttavia, nel caso in questione, l'istituzione del CAS non pregiudica il diritto dei tribunali nazionali e dell'UE di applicare e interpretare il diritto della concorrenza dell'UE. E’ bene ricordare che con la sentenza in commento si è concluso il 1° grado di giudizio, ma la sentenza del Tribunale può ancora essere impugnata dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione. Qualche prima osservazione conclusiva sulla portata della sentenza, si può trarre. La sentenza fornisce chiarezza su due punti che hanno una rilevanza pratica non solo per lo sport del pattinaggio, ma essenzialmente per tutti gli enti sportivi e per i loro membri atleti in tutto il mondo. In primo luogo, il Tribunale chiarisce che gli enti sportivi possono (continuano a) attuare sistemi di pre-autorizzazione per gli eventi concorrenti, ma queste regole devono essere eque e proporzionate e non devono ostacolare indebitamente gli eventi concorrenti. Il diritto della concorrenza dell'UE si applica alle azioni degli organi di governo dello sport, che spesso hanno un duplice ruolo (i) di regolamentazione e (ii) di organizzazione attiva degli eventi. In secondo luogo, il Tribunale ha approvato le norme di arbitrato obbligatorio come previste nelle regole di molti organi di governo dello sport che portano automaticamente le controversie relative allo sport al CAS di Losanna. Ha inoltre ritenuto che vi siano ancora sufficienti modi in cui gli atleti e gli organizzatori possono invocare il diritto dell'Unione europea, compreso il diritto comunitario della concorrenza, dinanzi alle autorità e ai tribunali nazionali, in modo tale che l'efficacia del diritto comunitario della concorrenza non sia compromessa dalle norme di arbitrato obbligatorio. Per quanto concerne, infine, l’attività dell'ISU, il Tribunale ha stabilito che l'ISU, in quanto federazione sportiva, è soggetta agli obblighi di cui all'articolo 101 TFUE e, pertanto, non deve falsare la concorrenza tra i diversi eventi sportivi limitando l'accesso degli atleti a tali eventi.

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2 minuti fa, bianconero75 ha scritto:

Non lo so ...

 

se non arrivassero reazioni a breve ... avrei i miei dubbi...

 

Basta anche solo un “non siamo per nulla d’accordo con questa norma liberticida”.

Perchè dovrebbero palesare verbo se ci confermano l'anti-costituzionalità della norma. Scusami noi in generale omettiamo sempre di pensare che il fatto che qualcuno (juventus nello specifico) non dica e non faccia nulla non certifica il nulla assoluto, certamente in queste ore ci sono fior di studi legali che stanno monitorando la questione. La stessa situazione si è verificata con il caso Suarez. Nessuno ha detto e fatto nulla fino a quando non si sono fatti nomi e cognomi da parte delle procure non certo per titoli di giornali. Juventus e S.L. e J.P. stanno curando e tutelando i propri interessi ne sono convinto al 1000X1000.

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30 minutes ago, stewie B e W said:

Bellissima norma.

Peccato per quel piccolissimo dettaglio che violi giusto qualche piccola regoletta di rango leggermente superiore .ghgh 

Se qualcuno si intestardisce, scoppierà un nuovo caso Bosman.

La Superlega ha una sentenza a suo favore. Chiunque pronunci in difformità genera un conflitto di diritto per cui il GIudice è costretto ad adire la CGUE (non ci possono andare i soggetti, la CGUE viene interpellata dai giudici). 

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Facilissimo far dichiarare una norma anticostituzionale.. Intanto l'eccezione di anticostituzionalita può essere fatta valere solo dallo stato o da una regione che impugnino una legge (e non è questo il caso) oppure da un giudice durante un processo.. Ammesso che ne abbia voglia.. Poi se così fosse essendo la corte costituzionale intasata di ricorsi tra stato e regioni ci si mette calmi svariati anni ad aspettare il responso.. 

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15 minutes ago, bianconero75 said:

Non lo so ...

 

se non arrivassero reazioni a breve ... avrei i miei dubbi...

 

Basta anche solo un “non siamo per nulla d’accordo con questa norma liberticida”.

No. Il silenzio è motivato. La regola di pre autorizzazione è legittima. Il problema è il merito: io Juventus chiedo a te FIGC di autorizzarmi a partecipare alla Superlega e tu mi neghi questa possibilità e se disobbedisco mi escludi. Me lo devi motivare con giustificazioni che non implichino il tuo essere ad un tempo federazione ed organizzatore di eventi (quindi in concorrenza con un altro organizzatore) perchè altrimenti ti faccio il sederino a strisce.   

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