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La Figc ha già consegnato la "Seconda carta" Covisoc ai legali di Paratici e Cherubini

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Mi aspettavo altro,più cose concrete su cui appellarsi,non sono del ramo ma non leggo cose che possono scagionarci,se non la data.Mi aspettavo nomi di società e plusvalenze prese ad esempio,se era così la data sul documento aveva una gran valenza,così non so.

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8 ore fa, robertop88 ha scritto:

Quali sono le situazioni gestionali?? Ma questi a chi vogliono prendere per il *? Fuori i nomi. Inter e Roma sicuri 

Già, ma non solo. La Lazio ed il Milan dove li mettiamo? Non siamo tutti allocchi, qui è palese che stiano utilizzando la stessa tattica di Farsopoli, ovvero per coprire le nefandezze degli altri ci usano come capro espiatorio da gettare in pasto al popolino, cioè la vecchia psicologia inversa, peccato che i saggi latini dissero: "escusatio non petita, accusatio manifesta", chissà come mai... 

Io spero solo che i nostri avvocati questa volta vadano fino in fondo, costi quel che costi, fino a far saltare finalmente il sistema marcio che comanda il calcio italiano da 40 anni, quello vero però... 

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2 minuti fa, the killing hand ha scritto:

Mi pare di ricordare tal Gravina….

Ragazzi, con questa cultura del sospetto .spiteful

 

 

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4 minuti fa, kba ha scritto:

Mi aspettavo altro,più cose concrete su cui appellarsi,non sono del ramo ma non leggo cose che possono scagionarci,se non la data.Mi aspettavo nomi di società e plusvalenze prese ad esempio,se era così la data sul documento aveva una gran valenza,così non so.

qualche messaggio prima te ne hanno dato ben 9 di cose concrete,

eccole

La difesa si basa su 9 punti (che sono quelli indicati nel suo ricorso al coni); ora si parla di questo per via del clamore del momento sulle carte segrete..

1) Il ricorso per revocazione della Procura Federale doveva essere dichiarato inammissibile (non ci sono fatti nuovi)

2) Violazione del “thema decidendum”: la Corte ha utilizzato gli elementi probatori dell’inchiesta penale per costruire, in realtà, un’accusa nuova

3) La Corte Federale d’Appello ha trascurato le spiegazioni offerte dalla difesa della Juventus

4) Contestazione di un illecito non previsto dal regolamento

5) Mancata valutazione di elementi decisivi

6) Vizio procedurale mancato deposito da parte della Procura Federale della nota datata 14.04.2021

7) Sproporzionalità della sanzione del -15

8 ) Mancato riferimento all’art. 6 del Codice di Giustizia Sportiva

9) Mancata considerazione di un’attenuante: omessa motivazione circa la presenza del modello di organizzazione, gestione e controllo della società

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7 ore fa, badboy ha scritto:

Sarà come dite voi, io al momento da quello che ho letto, non riesco a trovarci nulla di utile per noi. 

e invece no.. la questione è molto più ingarbugliata ( per loro)... il fatto rilevante non è tanto il contenuto delle carta oggetto di ricorso al tar, ma il rifiuto stesso di esibirla.. cherubini e paratici hanno ricorso al Tar per il semplice motivo che presso la fgci non esistono norme che regolano l'accesso agli atti.. quindi un rifiuto di esibizione di atti può essere risolto solo dal TAR... ( quindi non c'è nessuna violazione della clausola compromissoria)... Il Tar non solo ha intimato l'esibizione della carta ma ha addirittura ravvisato palesi violazioni al principio del giusto processo... a questo punto Gravina ha dovuto per forza ricorrere al Consiglio di Stato non tanto per impedire l'esibizione del documento .ma soprattutto per cercare di "arginare" l'ingresso dei principi del "giusto processo" nelle prassi della giustizia sportiva, attualmente fondata su un piano di indipendenza che sconfina nella discrezionalità assoluta.. in pratica... il 23 marzo i CDS dovrà esprimersi sul ricorso di Gravina.. se accetterà il ricorso la juve non potrà usare nel contenzioso i documenti che comunque gli sono stati già consegnati... se il CDS respinge il ricorso di Gravina accadono due cose.... una di poco conto e che cioè ci restituiscono i 15 punti in classifica con la velocità della luce e un'altra, mooolto più importante, è che si crea un precedente ( autorevole) per il quale il processo sportivo non potrebbe più sfuggire alle regole dettate dai principi che regolano le altre giurisdizioni...

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6 minuti fa, Juventus libisonis ha scritto:

qualche messaggio prima te ne hanno dato ben 9 di cose concrete,

eccole

La difesa si basa su 9 punti (che sono quelli indicati nel suo ricorso al coni); ora si parla di questo per via del clamore del momento sulle carte segrete..

1) Il ricorso per revocazione della Procura Federale doveva essere dichiarato inammissibile (non ci sono fatti nuovi)

2) Violazione del “thema decidendum”: la Corte ha utilizzato gli elementi probatori dell’inchiesta penale per costruire, in realtà, un’accusa nuova

3) La Corte Federale d’Appello ha trascurato le spiegazioni offerte dalla difesa della Juventus

4) Contestazione di un illecito non previsto dal regolamento

5) Mancata valutazione di elementi decisivi

6) Vizio procedurale mancato deposito da parte della Procura Federale della nota datata 14.04.2021

7) Sproporzionalità della sanzione del -15

8 ) Mancato riferimento all’art. 6 del Codice di Giustizia Sportiva

9) Mancata considerazione di un’attenuante: omessa motivazione circa la presenza del modello di organizzazione, gestione e controllo della società

Perfetto ,ma allora questa famosa carta a che serve?tutto quello che hai elencato questa carta lo fa decadere in favore della Juve?

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8 ore fa, Low ha scritto:

Quindi amici, fatemi capire, ste due carte segrete che non volevano consegnare, sono ininfluenti? 2 domande: perché la Juve le voleva a tutti i costi? Perché Figc & Co non le voleva date a nessun costo?

Ma stai scherzando? Cioè una carta segreta tenuta nascosta fino all'ultimo in cui sostanzialmente c'è scritto a chiare lettere che c'erano ANCHE altre società coinvolte nelle indagini 6 mesi prima, come potrebbe mai risultare irrilevante? Ora, io non sarò un avvocato ma non credo serva una laurea per capire ed intuire che se c'erano ANCHE altre squadre sotto indagine allora significa che da qualche parte ci sarà un REGISTRO con i vari dati che dimostrano come le suddette società sportive non avevano nemmeno i requisiti minimi necessari per iscriversi al campionato di serie A, altro che plusvalenze, qui stanno palesemente nascondendo roba molto più grossa, ve ne rendete conto o no? Così come nel 2006 nascosero fino all'ultimo momento le telefonate fra zio Fester e Meani, ora stanno cercando di fare la stessa cosa con QUEI REGISTRI COMPROMETTENTI. La situazione è di nuovo gravissima ed io mi sento preso per il kulo per l'ennesima volta e doveste sentirvi così anche voi 

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Il principio (statuito dal Coni) del favor rei in fase di penalizzazione è stato posto dagli avvocati nel ricorso della Juve?

 

Cito dall'argomentatissimo intervento dell'avvocato Camara (foro di Milano) su quanto accaduto alla Juve nella corte di appello:

 

Quoto

La sanzione sportiva. Alcune riflessioni conclusive su favor rei, afflittività e proporzionalità. Può il giudice andare oltre il legislatore?

Secondo il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, poiché la sanzione sportiva ha natura afflittiva, visto che può comportare delle conseguenze che vanno ad incidere, ad esempio, sul percorso professionale del tesserato, deve applicarsi il “principio del favor rei, cristallizzato, nel Codice penale, all’art. 2, in particolare al secondo comma, per il quale: ‘…nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali…’” (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. 2, Decisione n. 8/2020 - testo in calce). A ciò si aggiunga – continua la citata decisione – che alla sanzione sportiva si applicano tutti i corollari del principio del favor rei, tra i quali anche l’applicazione del più favorevole trattamento sanzionatorio anche in presenza di un ricorso inammissibile[3]. Con altra decisione, il medesimo organo di giustizia del CONI ha ribadito il principio di diritto, svincolandone l’applicazione rispetto al mero ambito penalistico e “dettando una giusta nuova linea di percorrenza, tesa al superamento del mero formalismo in favore della giustizia sostanziale” (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. 1, Decisione n. 15 /2017 - testo in calce).

 

In questo panorama, appare fisiologico interrogarsi in ordine a uno degli aspetti topici della decisione della Corte Federale di Appello oggetto del presente commento. Si è già infatti ampiamente visto che l’esame delle motivazioni denota come i giudici sportivi abbiano penalizzato molto severamente le condotte ascritte ai deferiti; condotte che, nella sostanza, consistono in quelle previste e punite dell’articolo 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva. Si tratta perciò di capire se il giudice sportivo, nel giudicare il tesserato, possa assegnare alla condotta – facendo leva sul principio di fairness di cui all’articolo 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva - un disvalore deteriore rispetto a quello scelto dal Legislatore sportivo che, nell’individuare la sanzione appropriata per l’integrazione dell’illecito noto come “doping amministrativo”, non ha ritenuto di stabilire per il medesimo la penalizzazione, ma solo l’ammenda con diffida.

 

A giudizio di chi scrive ciò non può essere consentito, soprattutto nella misura in cui dalla violazione di una regola di carattere generale – cioè quella prevista dal citato articolo 4 comma 1 – viene fatta discendere una sanzione molto più severa e imprevedibile rispetto a quella che il deferito, al momento della commissione del presunto illecito, poteva mettere in conto come conseguenza della sua azione, decidendo di violare la regola speciale. Se è infatti pure vero che la disposizione di cui all’articolo 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva costituisce una norma di chiusura, che consente di sanzionare tutte le condotte lesive del principio di fairness che non trovano sanzione in una norma speciale[4], non si può dimenticare, nel contempo, che nel caso specifico il doping amministrativo trova già una risposta tipizzata all’interno del Codice di Giustizia Sportiva, il cui Legislatore, nell’esercizio delle proprie prerogative discrezionali, non ha ritenuto di sanzionare con la penalizzazione.

 

Non è tema da poco, visto che se si ammette che la sanzione sportiva, per la sua natura afflittiva, ha delle conseguenze a tutti gli effetti punitive sul tesserato, va posto un limite alla discrezionalità del giudice. Limite che è dato - in presenza di fattispecie individuate tassativamente dal Legislatore, anche in termini di sanzione irrogabile - dal tetto previsto dalla norma speciale. Altrimenti, ogni sanzione superiore al tetto massimo previsto per la violazione della regola speciale, andando oltre al disvalore individuato dal Legislatore per quella violazione, sarà di per sé sproporzionata e illegittima, in quanto priva di fonte normativa ed esorbitante le competenze giurisdizionali.

 

Quello del favor rei è un principio che ha ricadute anche di natura processuale, e in particolare sul diritto di difesa.

 

https://www.altalex.com/documents/news/2023/03/01/sentenza-juventus-caso-plusvalenze

E' un punto centrale in quanto statuito dallo stesso Coni circa i procedimenti sportivi.

Quoto

 

 

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Boh! Io la vedo diversamente. La covisoc segnala genericamente e tu che fai? Ti concentri sulla Juve? L'indagine andava svolta a 360° con tanto di comparazione numerica, incidenza sui fatturati e di tutte.

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3 minuti fa, kba ha scritto:

Perfetto ,ma allora questa famosa carta a che serve?tutto quello che hai elencato questa carta lo fa decadere in favore della Juve?

A nulla se non a retrodatare l'inchiesta. Cosa di cui abbiamo avuto conferma oggi, la covisoc chiede di indagare sulle squadre coinvolte e quindi erano scaduti i termini.

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1 minuto fa, GiuseppeA81 ha scritto:

Boh! Io la vedo diversamente. La covisoc segnala genericamente e tu che fai? Ti concentri sulla Juve? L'indagine andava svolta a 360° con tanto di comparazione numerica, incidenza sui fatturati e di tutte.

Esatto...continuano a dire che 'la juve non è mai nominata'.....è proprio questo il problema.....se non è mai nominata..perchè hanno intercettato.....indagato....accusato....punito...solo la Juve?

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2 ore fa, VincentJuventus ha scritto:

Cioè, questo qui parla di "senso di responsabilità da parte di tutti" e di "consentire al campionato di vivere il suo naturale percorso" quando non più tardi di due mesi fa questi signori se ne sono usciti per la prima volta con una penalizzazione (sulla base del nulla più assoluto) ad una squadra... proprio a campionato in corso?!! .doh 

Ma ce stanno veramente a coglionà?! bah 

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5 minuti fa, Sylar 87 ha scritto:

Cioè, questo qui parla di "senso di responsabilità da parte di tutti" e di "consentire al campionato di vivere il suo naturale percorso" quando non più tardi di due mesi fa questi signori se ne sono usciti per la prima volta con una penalizzazione (sulla base del nulla più assoluto) ad una squadra... proprio a campionato in corso?!! .doh 

Ma ce stanno veramente a coglionà?! bah 

La risposta è sì

Gravina best troll ever

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15 minuti fa, ddedo ha scritto:

La cosa incredibile a mio avviso è questa:

- la procura (chinè) manda una carta alla covisoc in cui dice quali, secondo lui (cioè secondo l'accusa), sono le interpretazioni per valutare come illecite delle azioni di per sè lecite (le plusvalenze)

- il collegio giudicante nella sentenza condanna la juve richiamando la nota con le interpretazioni di chinè (l'accusa)

 

Di fatto in tutto questo chi decide cosa è lecito e cosa non è lecito è sempre l'accusa... non c'è un organo terzo che dice se le interpretazioni dell'accusa sono corrette o sono buttanate...

Effettivamente nell'approccio di Chinè si nota qualcosa di strano..

Nello scambio di informazioni con la Covisoc venuto fuori in questi giorni fa una ricostruzione abbastanza realistica indicando le principali sentenze passate sul tema e sintetizza che si può forse condannare solo se ci sono dimostrazioni eclatanti che le plusvalenze sono fatte in maniera dolosa (tipo giocatori che non si spostano e che fanno salti di categoria enormi e poi non vedono mai neanche la tribuna o sono subito rivenduti alle categorie d'origine) e fondamentalmente atte esclusivamente a sistemare i bilanci, ma poi nel processo in cui tutte le squadre accusate sono state assolte si ripresenta con Transfermarkt e classicamente tutto viene chiuso con assoluzione. 

A pensar male sembra quasi volesse chiudere quel processo proprio in quel modo per poi pulire il campo dei partecipanti nell'attesa dei "fatti nuovi" dell'inchiesta Prisma che nel frattempo sapevano già iniziata per via delle perquisizioni e dei rilievi della Consob (ci sono riferimenti anche nelle sentenze di quel processo) e poi concentrarsi solo su di noi confidando proprio sulla revocazione. Solo congetture ovviamente..

 

In quest'ultimo processo di revocazione è chiaro che i giudici hanno sposato in pieno le tesi accusatorie, addirittura aggravandole anche nella sanzione, ma non sempre è stato così; basta vedere il primo processo finito con l'assoluzione di tutte le squadre coinvolte e gli altri precedenti nominati anche nello scambio di informazioni tra procura federale e Covisoc. Visti i precedenti era comunque l'unico modo che potevano usare per punirci perché altrimenti avrebbero dovuto smentire loro stessi (Torsello ha presieduto la CAF in antrambi i processi) e l'hanno fatto forzando molto le loro considerazioni.. speriamo troppo lasciando margine ai nostri bravi avvocati di trovare lo spiraglio giusto per ribaltare la situazione.

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14 minuti fa, tonicapez ha scritto:

Esatto...continuano a dire che 'la juve non è mai nominata'.....è proprio questo il problema.....se non è mai nominata..perchè hanno intercettato.....indagato....accusato....punito...solo la Juve?

Ad intercettare a seguito di indagine è stata la procura di Torino, perchè Chinè al massimo può intercettare se stesso, se gli riesce. La procura di Torino ha poi passato una cernita di quelle carte alla procura federale e hanno deciso di riaprire il processo sportivo già cassato e di condannare solo la Juve.

 

Nel primo processo sulle plusvalenze, quello chiuso con assoluzione, la Juve era in compagnia di tante altre squadre...per cui non ci fa gioco dire che la carta covisoc ha portato a processare solo noi. No, c'erano altre squadre con noi.

 

Noi invece siamo gli unici ad essere stati condannati nella riapertura del processo sulla scorta di presunti "fatti nuovi": le altre tutte assolte.

 

La carta covisoc ha una sola e potenziale ricaduta sul ricorso al Coni: dimostrare che alla difesa è stato negato il giusto processo (visto che sono stati negati alcuni atti, di cui la difesa ha potuto prendere visione solo adesso), un diritto sancito dallo stesso Coni, visto che il collegio di garanzia statuisce che i processi sportivi si uniformano ai principi del "giusto processo".

 

Il Tar ha dato un colpo durissimo a quelle presunte "garanzie". Se il consiglio di stato dovesse dare ragione ai ricorrenti, il Coni non potrà che annullare senza rinvio la sentenza di Torsello.

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3 ore fa, VincentJuventus ha scritto:

 

 

 

Praticamente, sta dicendo "lasciateci falsare il campionato senza lamentarvi, così lo può vincere indisturbato chi pare a noi".

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3 ore fa, VincentJuventus ha scritto:

 

 

 

Fermatelo è fuori controllo. Non capisco Gravina hai paura che fermiamo il campionato? Ma poi che significa "Atterrare in un periodo" ?

Sono basito....

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15 minuti fa, stewie B e W ha scritto:

A me sembra si stia rivolgendo al coni più che alla Juve. 

Serio?

Ha detto:

1) calmiamoci (Juventus).

2) il campionato è REGOLARISSIMO e lo vinceranno i camorristi.

3)e le parti (Juventus ed i suoi dirigenti)  DEVONO accettare le sentenze (verdetti).

Il coni in quella frase lo hai trovato solo tu!

 

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6 ore fa, ddedo ha scritto:

Nella sentenza viene citata una carta della covisoc in cui sono riportate 62 plusvalenze.

Mi sembra fosse una carta di gennaio.

Ecco io vorrei vedere quella carta

Ecco, questa sarebbe una delle tante carte che stanno cercando di nascondere a tutti i costi, chissà come mai... 

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